Studio Montemarano
associazione
tra professionisti
Lo Studio - Le pubblicazioni | Soci e Associati | Newsletter | Contattarci | Pagina Iniziale |
The Firm | Partners and Associates | Newsletter | Contact us | Home |
NEWSLETTER
Lo Studio pubblica le
«newsletter», che illustrano le principali novità giuridiche ed
amministrative nei campi che interessano la propria
clientela, cui esse sono riservate ed a cui vengono rimesse
gratuitamente. I contributi scientifici, tecnici e divulgativi, redatti a
cura dei singoli dipartimenti dello Studio, sono di proprietà dei rispettivi
Autori, soci o associati dello Studio.
MARZO 2024
IL VALORE IMPONIBILE DI UN TERRENO AI FINI IMU
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza
n. 599 del 18 gennaio 2024, ha sancito che rientra nella giurisdizione del
giudice amministrativo la controversia proposta dalla proprietà di un terreno
edificabile per l'annullamento di una deliberazione di Giunta Comunale avente ad
oggetto la quantificazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini
Imu.
Ha statuito la Sezione Lavoro della Cassazione con la
sentenza n. 5304 del 28 febbraio 2024 che la
«giusta causa»
di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al
contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le
previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non
precludono l'autonoma valutazione del giudice in ordine all’idoneità delle
specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e
lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per
giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista
dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.
Il legale rappresentante di un'associazione non
riconosciuta è coobbligato per le imposte da questa dovute, anche senza la prova
della attività negoziale svolta, se il debito tributario è riferito al periodo
in cui lo stesso ha ricoperto la carica di rappresentante (Cassazione, Quinta
Sezione Civile, 28 febbraio 2024, n. 5269).
IL LAVORATORE RESTITUISCE LE SOMME AL NETTO E NON AL
LORDO
In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di
condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il
datore ha diritto di ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente
percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di
ritenute fiscali, mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente
(Cassazione, Sezione Lavoro, 29 gennaio 2024, n. 2691).
RISARCIBILE IL DANNO BIOLOGICO ANCHE SE NON C’È
MOBBING
La Sezione Lavoro della Cassazione ha argomentato
(ordinanza n. 4279 del 16 febbraio 2024) che, pure in caso di accertata
insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice deve
comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della
domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non
avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest'ultimo grava l'onere
della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di
lavoro e il danno stesso, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare
di avere adottato tutte le misure necessarie.
USO FREQUENTE DEL CONTANTE E NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
La Seconda Sezione Civile della Cassazione, con la
sentenza n. 2129 del 22 gennaio 2024, ha sancito che, in presenza di sintomi di
abnormità nel modo di operare del cliente, il consulente è obbligato a segnalare
le operazioni formalmente anomale all'autorità amministrativa a ciò preposta,
per consentirle di verificare se il ricorso frequente e ingiustificato al
contante sia stato, o no, finalizzato ad eludere le disposizioni dirette a
prevenire e punire l'attività di riciclaggio e l'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del
terrorismo.
SUSSIDI SOCIALI PER IL FIGLIO ULTRA-MAGGIORENNE
INOCCUPATO
La Prima Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n.
5177 del 27 febbraio 2024) h deciso che il figlio di genitori divorziati, nel
caso in cui abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito
un'occupazione lavorativa stabile (o che, comunque, lo remuneri in misura tale
da renderlo economicamente autosufficiente), non può soddisfare l'esigenza ad
una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare,
mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì
attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono
finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione
alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più
essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso. Questo principio non
soffre eccezioni ove il figlio ultra-maggiorenne non autosufficiente risulti
affetto da qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di grave
handicap che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento.
IMMOBILI: DEMOLIZIONE E DI COSTRUZIONE DI TRAMEZZI
INTERNI
La sentenza n. 809 del 17 gennaio 2024, depositata dalla
Seconda Sezione Stralcio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Roma, ha ribadito che i lavori consistenti in opere di demolizione e di
costruzione di tramezzi interni ben possono rientrare nella categoria degli
interventi edilizi liberi i quali, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico
Edilizio, non richiedono alcun titolo autorizzatorio, essendo sufficiente la
mera comunicazione di inizio attività, ferma la presentazione del relativo
progetto asseverata da un tecnico abilitato e salva denuncia di fine lavori.
«DOPPIA
RETRIBUZIONE» IN
CASO DI CESSIONE D’AZIENDA INVALIDA
In tema di cessione di ramo aziendale, soltanto la sua
legittimità comporta la continuità del rapporto di lavoro con il cessionario,
rapporto che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi,
esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112
cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del
contraente senza il consenso del lavoratore ceduto. Al contrario, tale unicità
del rapporto viene meno qualora il predetto trasferimento sia dichiarato
invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il
soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore
continui di fatto a lavorare. In tale ipotesi, ha affermato la Sezione Lavoro
della Cassazione nell’ordinanza n. 4945 del 23 febbraio 2024, sussiste il
diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere da parte del cedente
le normali retribuzioni, insuscettibili di decurtazioni per
«aliunde
perceptum»,
essendo le stesse vicende relative al rapporto instauratosi di fatto con il
soggetto cessionario inidonee ad incidere sul rapporto continuato in forza di
legge con il soggetto cedente.
Imposte sui redditi: la plusvalenza fiscalmente rilevante
collegata alla cessione di un'azienda si realizza al momento della conclusione
del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno, secondo la Quinta Sezione Civile
della Cassazione (ordinanza n. 3936 del 13 febbraio 2024), le vicende successive
relative all'adempimento degli obblighi contrattuali, quali l'omessa percezione
del prezzo o la sua eventuale rateizzazione o l'estinzione dell'obbligazione per
effetto di una transazione di carattere novativo successivamente intervenuta.
In ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, ad avviso della Quinta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 1933 del 18 gennaio 2024) si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
TRASFORMAZIONE AUTOMATICA DEL PART-TIME IN FULL-TIME
In tema di lavoro part-time, la continua prestazione di
un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno di un
rapporto di lavoro sorto a tempo parziale ne determina la trasformazione,
nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non
occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo
parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno (Cassazione, Sezione Lavoro, 19
febbraio 2024, n. 4350).
La responsabilità della banca per operazioni effettuate a
mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro
riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo
dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa,
ad avviso della Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 3780 del 12
febbraio 2024) se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente
configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare
l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento, ma il riparto degli oneri
probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità
contrattuale. Mentre, pertanto, il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte
del proprio diritto ed il termine di scadenza, il debitore, cioè la banca, deve
provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la
verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio.
Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al
correntista attraverso tecniche fraudolente un’eventualità rientrante nel
rischio d'impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità deve
dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo
diligente richiesto al debitore.
DONAZIONE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE IN DANNO DEI
CREDITORI
La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza
n. 4357 del 19 febbraio 2024, ha ritenuto inopponibile ai creditori procedenti e
all'aggiudicatario l'obbligazione assunta nell'atto di donazione di un immobile,
dal donatario nei confronti del donante, avente ad oggetto la concessione in
godimento dell’immobile stesso per tutta la vita naturale dei beneficiari.
LA SANATORIA EDILIZIA VA CHIESTA DA TUTTI I
COMPROPRIETARI
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha sancito, con
la sentenza n. 1563 del 16 febbraio 2024, che in sede di procedimento per
rilascio di titolo edilizio in sanatoria deve formare oggetto di valutazione, da
parte del Comune, la sussistenza di tutti i presupposti cui la legge condiziona
il suddetto rilascio e, fra essi, anche la circostanza che l'istanza di
sanatoria provenga da un soggetto qualificabile come proprietario dell'edificio
oggetto degli interventi della cui sanatoria giuridica si tratti e che abbia
l'intera proprietà del bene, e non solo una parte o quota di esso. Non può
invece riconoscersi la legittimazione al semplice proprietario pro quota, ovvero
al comproprietario di un immobile, atteso che il contegno tenuto da quest'ultimo
potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui
condivida la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento; di
conseguenza, in caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, la
domanda di rilascio di titolo edilizio, sia esso o non titolo in sanatoria di
interventi già realizzati, deve necessariamente provenire congiuntamente da
tutti i soggetti con un diritto di proprietà sull'immobile, potendosi ritenere
legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed
esclusivamente nel caso in cui la situazione di fatto esistente sul bene
consenta di supporre l'esistenza di una sorta di patto fiduciario intercorrente
tra i vari comproprietari.
IL TESTAMENTO OLOGRAFO DEL NON VEDENTE
Ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Cassazione
con la sentenza n. 1431 del 15 gennaio 2024 che il semplice posizionamento della
mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata alle sue
disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura
del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso
il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando, quindi, intatta la
gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di
autografia della redazione e sottoscrizione del testamento olografo e, quindi,
della sua nullità in base all’art. 606 cod. civ., a meno che non si dimostri che
l'assistenza nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio
disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare
eventualmente nell'annullamento.
CONCORRENZA: QUANDO GLI ENTI NON COMMERCIALI SONO
«IMPRESE»
Nel contesto del diritto eurounitario della concorrenza
la nozione di «impresa»
comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo
status giuridico di detta entità e dalle modalità del suo finanziamento; secondo
la Prima Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (18 gennaio 2024,
C-128/21) costituisce attività economica qualsiasi attività che consista
nell'offrire beni o servizi in un determinato mercato.
QUANDO SORGE IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE
Nel contratto di mediazione il diritto alla provvigione
sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare,
ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un
vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione in forma
specifica o per la risoluzione del contratto stesso; la Seconda Sezione Civile
della Cassazione, nell’ordinanza n. 3122 del 2 febbraio 2024, ne trae la
conseguenza che la provvigione spetta al mediatore anche quando questi sia
intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare
di vendita di un immobile.
LA MANCATA APPLICAZIONE DEL CCNL PUÒ COSTITUIRE
ESTORSIONE
Secondo la Seconda Sezione Penale della Cassazione
(sentenza n. 7128 del 16 febbraio 2024) integra il delitto di estorsione la
condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato
del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda,
costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la
corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle
prestazioni effettuate.
QUANDO LA CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE NON È
«GENUINA»
La Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza n.
1975 del 18 gennaio 2024, ha affermato che in sede di conciliazione sindacale la
contestualità del mandato all'organizzazione sindacale rispetto alla stipula
dell'accordo potrebbe costituire un indizio circa la non effettività
dell'assistenza sindacale, che però deve essere corroborato da altri elementi
indiziari per integrare la prova presuntiva di tale vizio, in grado di inficiare
la validità della conciliazione. Il relativo onere probatorio grava sulla
lavoratrice, in quanto attrice che ha domandato la previa declaratoria di
nullità della conciliazione.
LA SANZIONABILITÀ DELL’ESPORTAZIONE DI DENARO CONTANTE
Con l’ordinanza n. 1939 del 18 gennaio 2024 la Seconda
Sezione Civile della Cassazione ha chiarito che l'infrazione relativa
all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore per un importo
pari o superiore a 10.000 euro (art. 3 D.Lgs. n. 195/2008) ha carattere
oggettivo e si perfeziona con la sola omissione della dichiarazione all'ufficio
doganale di confine postulando, sotto il profilo soggettivo, soltanto un
comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a fini illeciti o
non consapevole dell'illiceità del fatto; si tratta, infatti, di un adempimento
che impone l'obbligo di specifici avvisi senza alcun onere finanziario ed è
volto alla rilevazione globale dei movimenti di capitali verso le frontiere e
non ad evitare illeciti trasferimenti di somme.
LA PRIVACY TRA DIRITTO DI INFORMAZIONE E DIRITTO
ALL’OBLIO
Il bilanciamento del diritto della collettività ad essere
informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei
dati personali a non subire un’indebita compressione della propria immagine
sociale può essere soddisfatto assicurando la permanenza dell'articolo di
stampa, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di cronaca giudiziaria,
nell'archivio informatico del quotidiano a condizione, però, che l'articolo sia
deindicizzato dai siti generalisti. Similmente, ha affermato la Prima Sezione
Civile della Cassazione nella sentenza n. 36021 del 27 dicembre 2023, la tutela
del diritto consistente nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una
rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla
reputazione e alla riservatezza, a causa della ripubblicazione sul web, a
distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti
del passato, può trovare soddisfazione - nel quadro dell'indicato bilanciamento
del diritto stesso con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto,
espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di
conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica -
anche nella sola deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca.
ECCEZIONALE LA MANCATA AMMISSIONE ALLA SECONDA MEDIA
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle
d’Aosta (sentenza n. 42 del 23 agosto 2023) la mancata ammissione dell’alunno
alla seconda classe di scuola secondaria di primo grado dev’essere sorretta da
un’adeguata motivazione, che necessita di una verifica ampia, sotto il profilo
temporale, che faccia riferimento a periodi più estesi rispetto al singolo anno
scolastico; in particolare, è richiesto alla scuola di effettuare un esame che
consideri tanto il livello di apprendimento conseguito in passato dall’alunno,
quanto le sue potenziali possibilità di recupero. Ciò anche alla luce della
Circolare del Ministero dell’Istruzione del 20 ottobre 2017, la quale ha
chiarito come l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di
primo grado va disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
LA PEDOPORNOGRAFIA TELEMATICA
Integra la detenzione penalmente rilevante ai sensi
dell'art. 600 quater primo comma cod. pen. la disponibilità di files di
contenuto pedopornografico archiviati sul cloud storage di una chat di gruppo
nello spazio Telegram ed accessibili, per il tramite delle proprie credenziali,
da parte di ogni componente del gruppo che abbia ad essa consapevolmente preso
parte (Cassazione, Terza Sezione Penale, 4 settembre 2023, n. 36572).