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Lo Studio pubblica le «newsletter», che illustrano le principali novità giuridiche ed amministrative nei campi che interessano la propria  clientela, cui esse sono riservate ed a cui vengono rimesse gratuitamente. I contributi scientifici, tecnici e divulgativi, redatti a cura dei singoli dipartimenti dello Studio, sono di proprietà dei rispettivi Autori, soci o associati dello Studio. A cadenza più ravvicinata sono, invece, inviate le «flashnews», che informano in modo essenziale sulle più recenti interpretazioni giurisprudenziali e amministrative attinenti alle materie trattate nelle newsletter. Le informazioni che si evincono dalle newsletter e dalle flashnews non costituiscono ovviamente espressione di attività professionale, sicché lo Studio non può ritenersi responsabile per qualsiasi uso fattone in carenza della richiesta di uno specifico parere. In questa sezione viene pubblicata periodicamente l'ultima flashnews inviata.

 

LA PERDITA DELLA CAPACITÀ DI LAVORO CASALINGO

La lesione della capacità di lavoro casalingo integra un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa specifica, autonomo rispetto al danno biologico. Tale danno deve essere risarcito qualora risulti accertato che la vittima svolgeva attività domestica e che la sua capacità è stata compromessa, in tutto o in parte, senza che sia necessaria la prova di essersi dovuta avvalere dell'ausilio di collaboratori domestici o di avere affrontato spese sostitutive. La quantificazione, secondo quanto deciso dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 24221 del 29 luglio 2026, avviene in via equitativa.

 ASSEGNAZIONE AL FIGLIO DELLA CASA FAMILIARE

La Terza Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 24382 del 2 agosto 2026 ha stabilito che l'art. 337-sexies cod. civ. non attribuisce al figlio - neppure se maggiorenne e non autosufficiente o affetto da disabilità - un autonomo diritto al godimento della casa familiare, ma configura un diritto personale di godimento in capo al genitore convivente, quale strumento di tutela dell'interesse della prole. Ne consegue che, cessata la convivenza del figlio con il genitore assegnatario, ovvero venendo meno il titolo di quest'ultimo (anche per rinuncia o trasferimento ad altra abitazione), il figlio non può vantare un proprio titolo alla permanenza nell'immobile.

 SOLIDARIETÀ TRA APPALTATORE E COMMITTENTE

La Quarta Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma, presieduta dalla dott.ssa Garzia, nella sentenza n. 2753 del 20 maggio 2026 ha affermato che la responsabilità del committente che affidi l’esecuzione di lavori all’interno della propria azienda per i danni alla salute subiti da una dipendente dell’appaltatore deriva dagli obblighi di garanzia su di esso gravanti ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. e ben può concorrere con quella dell’appaltatore in via di solidarietà. La responsabilità del committente per l'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro si fonda sul presupposto dell'obbligo, a carico dello stesso, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata.

 QUANDO I NONNI DEVONO MANTENERE I NIPOTI

L’obbligo di mantenimento dei figli minori grava in via primaria e integrale sui genitori; quello degli ascendenti ha natura sussidiaria e subordinata. Pertanto, secondo quanto affermato dalla Sesta Sezione Penale della Cassazione nella sentenza n. 27516 del 1° luglio 2026, ai fini della responsabilità penale dei nonni per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, punito dall’art. 570, secondo comma, cod. pen., non è sufficiente il mero inadempimento del genitore obbligato né il solo richiamo al titolo civile che impone un contributo di mantenimento, dovendo il giudice verificare in concreto: a) l'effettiva insufficienza dei mezzi economici di entrambi i genitori; b) la conseguente necessità dell'intervento economico degli ascendenti; c) l'incidenza dell'omesso versamento sulla mancanza dei mezzi di sussistenza del minore.

LA PROVA AEROFOTOGRAMMETRICA DEGLI ABUSI EDILIZI

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5710 del 15 luglio 2026 ha stabilito che qualora l'amministrazione disponga l'annullamento in autotutela di un permesso di costruire, ritenendo mendaci le dichiarazioni sulla consistenza del manufatto preesistente, l'accertamento tecnico svolto mediante verificazione - anche sulla base di aerofotogrammetrie, mappe catastali e titoli di provenienza - costituisce valido fondamento istruttorio dell'azione amministrativa se dimostri il disallineamento tra dati dichiarati, risultanze catastali e realtà di fatto.

DISCRIMINATORIO L’ORARIO RIDOTTO PER L’ALUNNO DISABILE

È discriminatoria, ai sensi dell'art. 2 L. n. 67/2006, la condotta della scuola dell'infanzia paritaria che imponga, in via costante e per motivi organizzativi (quali l'insufficienza delle ore di sostegno o di assistenza), la riduzione dell'orario di frequenza scolastica di un alunno con handicap grave, costringendolo a lasciare la scuola prima del termine delle lezioni rispetto ai compagni normodotati, poiché ciò comporta una compressione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica (Cassazione, Prima Sezione Civile, 16 luglio 2026, n. 23363).

L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN BAMBINO

La Sezione Lavoro della Cassazione nell’ordinanza n. 24402 del 3 agosto 2026 ha stabilito che ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 della L. n. 18/1980) rileva non solo l'assoluta impossibilità di compiere tutti gli atti quotidiani della vita, ma anche l'impossibilità di compiere un singolo atto, purché essenziale, quotidiano e inerente in modo costante alla persona, tale da incidere sulla salvaguardia della condizione psicofisica e sulla possibilità di svolgere gli altri atti della vita giornaliera. In applicazione di questo principio di carattere generale la Corte ha deciso che, in presenza di minori affetti da diabete che necessitino di assistenza permanente per la terapia insulinica e il controllo glicemico, il giudice deve verificare se l'assistenza richiesta sia, per intensità e modalità, diversa e più gravosa di quella normalmente necessaria ad un bambino sano della stessa età.

LA RESPONSABILITÀ NEI TAMPONAMENTI A CATENA

La Terza Sezione Civile della Cassazione nell’ordinanza n. 22698 del 5 luglio 2026 ha chiarito la distinzione tra le differenti ipotesi di tamponamento a catena: tra veicoli in movimento o tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta. Nel primo caso trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione di colpa in uguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel secondo caso, vale a dire di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna.

LE MOLESTIE SESSUALI NELL’AMBIENTE DI LAVORO

L’art. 2087 cod. civ. obbliga il datore di lavoro di una lavoratrice fatta oggetto di molestie sessuali ad assumere un comportamento atto a reprimere l’abuso, risultando al fine inidonee - come stabilito dal Giudice del Lavoro dott. Antonio Tizzano, del Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4508 del 15 aprile 2026 – sia le azioni volte ad informare i lavoratori del divieto di porre in essere siffatti comportamenti contenuto nel regolamento interno aziendale, trattandosi di azioni con funzione preventiva, sia i semplici richiami verbali rivolti ai colleghi di lavoro di non usare espressioni sconvenienti o offensive sul luogo di lavoro, in mancanza di un intervento disciplinare. Quanto alla mancata attivazione da parte del datore di lavoro di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti molestatori, la condotta consistente in molestie sessuali verso colleghi di lavoro, aggravata cioè dal contesto lavorativo, integra gli estremi dell’infrazione disciplinare, poiché il rispetto della dignità dei colleghi e l'adesione ai princìpi di non discriminazione e tutela contro le molestie sessuali sono valori radicati nell'ordinamento e nella coscienza sociale, legittimando finanche la sanzione espulsiva (Cass. 10 marzo 2025, n. 6345). Tanto più che siffatte molestie, se poste in essere sul luogo di lavoro in danno di lavoratori, sono riconducibili nella fattispecie di maltrattamenti contro familiari prevista dall'art. 572 cod. pen.

IL COLLOCAMENTO DEL MINORE IN COMUNITÀ

Il collocamento in comunità e la correlata limitazione della responsabilità genitoriale costituiscono misura di «extrema ratio», adottabile solo in presenza di un pregiudizio attuale e concreto per il minore, non altrimenti rimovibile mediante interventi di sostegno e misure meno invasive. Ne consegue - si legge nell’ordinanza n. 23759 adottata il 22 luglio 2026 dalla Prima Sezione Civile della Cassazione - che il giudice deve fondare la decisione su fatti specifici e oggettivamente verificabili, attinenti alle relazioni genitore-figlio e al rischio di nocumento per il minore, non essendo sufficiente il generico richiamo a criticità o scarsa collaborazione del genitore con i servizi sociali né valutazioni sommariamente diagnostiche non ancorate a puntuali elementi fattuali.

COLPA MEDICA: NE RISPONDE SEMPRE LA STRUTTURA

La Cassazione con l’ordinanza 9949 del 17 aprile 2026 ha stabilito che l’azione di rivalsa o di regresso che una struttura sanitaria, chiamata a rispondere di un danno arrecato a un paziente, può far valere nei confronti dei medici o degli altri professionisti incaricati delle cure è limitata ai casi di colpa grave. La L. n. 24/2017, modificando il regime della responsabilità civile sanitaria, ha indirizzato le domande di risarcimento verso le strutture sanitarie, gravate da responsabilità contrattuale o, quando assicurate, verso le compagnie che coprono il rischio, assoggettate all’azione diretta da parte del danneggiato.

AMBITO DEL TERZO CONDONO EDILIZIO

La Seconda Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5697 del 15 luglio 2026 ha stabilito che nel «terzo condono» edilizio (D.L. n. 269/2003) le opere abusive realizzate in aree assoggettate a vincolo paesaggistico o idrogeologico sono suscettibili di sanatoria esclusivamente se riconducibili agli interventi minori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al D.L. citato), purché conformi agli strumenti urbanistici e munite di parere favorevole dell'Autorità preposta al vincolo; sono invece in ogni caso insanabili gli abusi maggiori di cui ai nn. 1, 2 e 3 del medesimo allegato 1 (nuove costruzioni, ristrutturazioni con aumento di superficie o volume, e così via), anche quando il vincolo comporti soltanto inedificabilità relativa e l'opera risulti urbanisticamente conforme.

IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La Prima Sezione Civile della Cassazione nell’ordinanza n. 23242 del 15 luglio 2026 ha ribadito che il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale e la facoltà di scegliere un difensore di fiducia, non potendo essere rappresentato nel giudizio dall’amministratore di sostegno; ne consegue che nei procedimenti relativi alla nomina, sostituzione o revoca dell’amministratore il beneficiario dev’essere considerato parte processuale, con obbligo di notificargli gli atti di impulso e di garantirne la partecipazione a pena di nullità.

DIVIETO DI AVVICINAMENTO: IRRILEVANTE IL CONSENSO DELLA VITTIMA

Secondo la Sesta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 27223 del 18 giugno 2026) integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento (art. 387-bis cod. pen.) la condotta dell'imputato che, consapevole di essere sottoposto a tale misura cautelare, si rechi presso l'abitazione della persona offesa, a nulla rilevando, quanto alla sussistenza del dolo generico, il consenso o il perdono della vittima, la remissione di querela o il clima sereno riscontrato nei rapporti tra gli interessati, poiché le misure cautelari non sono nella disponibilità né dell'autore né della persona offesa e sono poste a presidio di un interesse pubblico alla sicurezza e alla tutela effettiva della vittima.

I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia non è richiesto che la persona offesa versi in uno stato di totale sudditanza psicologica o di completa annichilazione della volontà: è sufficiente una condotta abituale, composta da plurimi atti vessatori (offese, minacce, percosse, lesioni, umiliazioni, privazioni) concretamente idonei a ledere l’integrità psico-fisica della vittima e a cagionarle sofferenze o privazioni, restando irrilevante il grado di capacità di reazione o di resistenza della stessa e le sue scelte di permanere o di tornare alla convivenza. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 26582 depositata il 15 luglio 2026.

IL GENITORE OSSESSIVO PERDE L’AFFIDAMENTO DEL FIGLIO

La Prima Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 23253 del 15 luglio 2026 ha ritenuto legittimo l’affidamento esclusivo ad un genitore e la previsione di incontri protetti con l’altro quando la corte di merito accerti, anche sulla base delle risultanze dei servizi sociali, che la condotta di quest’ultimo – caratterizzata da ossessiva e rigida convinzione dell’esistenza di abusi sessuali non suffragati da riscontri obiettivi, da pressioni continue sul minore e dalla ricerca di prove mediante interpretazione patologizzante di normali comportamenti infantili – arreca un concreto pregiudizio evolutivo al figlio, sino al rischio di alienazione della figura paterna e di costruzione di un’identità fondata su una vittimizzazione inesistente.

LA RAPPACIFICAZIONE NON ESCLUDE IL REATO DI ATTI PERSECUTRI

La Quinta Sezione Penale della Cassazione nella sentenza n. 26334/26 depositata il 14 luglio 2026 ha argomentato che la perdurante conflittualità nella relazione sentimentale, caratterizzata da reciproca gelosia, alternanza di rotture e rappacificazioni e apparente acquiescenza della persona offesa, non esclude la configurabilità del reato di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) né incide sull’evento di grave e perdurante stato d’ansia o di mutamento delle abitudini di vita, quando le condotte dell’imputato, complessivamente considerate, si traducano in ripetute minacce, aggressioni e perdite di controllo tali da comprimere la libertà di esplicazione della personalità della vittima nella vita sociale.

 L’EFFICACIA PROBATORIA DI MAIL E WHATSAPP

Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1138 del 10 giugno 2026 ha confermato che i messaggi Whatsapp e gli Sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la loro riproduzione fotografica. Ha perciò stabilito la piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (in tale senso si erano già pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 11197 del 27 aprile 202). In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica e i messaggi Whatsapp costituiscono documenti elettronici contenenti la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti i quali, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 cod. civ. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità alle cose o ai fatti medesimi. Al fine di superare l'efficacia probatoria di tali documenti, il disconoscimento dev’essere specifico e indicare il reale contenuto dell'originale che si assume difforme dalla copia depositata, non essendo sufficiente una contestazione generica o limitata alla sola utilizzabilità processuale del documento.

 LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ DEL MINORE

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, la Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 24452 del 5 agosto 2026, ha argomentato che il giudice deve accertare l’attualità e la sussistenza di comportamenti gravemente pregiudizievoli e non recuperabili, verificando l’impossibilità di un recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore, nonché l’infruttuosità delle misure assistenziali e di sostegno disponibili e l’assenza di parenti idonei.

CO.CO.CO.: ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE, CONSEGUENZE

Quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolve per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b, L. n. 183/2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare. All'accertamento della subordinazione del rapporto per il medesimo motivo non consegue, ad avviso della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 24479 del 5 agosto 2026), l'applicazione dell'indennità risarcitoria forfettaria prevista dallo stesso art. 32 al comma 5.

LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ ALLA MANSIONE

In caso di licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa a causa di infermità permanente del lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo l'inidoneità fisica del lavoratore, ma anche l'impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori nell'ambito dell'intera struttura aziendale, comprese le possibili soluzioni organizzative utili a salvaguardare il posto di lavoro secondo principi di buona fede e ragionevolezza (Cassazione, Sezione Lavoro, 3 marzo 2026, n. 4722)., Il datore di lavoro ha quindi l'onere di fornire la prova: a) delle attività svolte in azienda; b) dell'inidoneità fisica del lavoratore; c) dell'impossibilità di assegnarlo a mansioni, equivalenti o inferiori, compatibili con il suo stato di salute. Con precedente decisione (sentenza n. 4624 del 2 marzo 2026) la medesima Sezione aveva affermato che la dichiarazione di inidoneità da parte del medico competente non esonera il datore di lavoro dal risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, poiché la responsabilità del datore di lavoro persiste, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., anche per fatti dolosi o colposi degli ausiliari, il che renderebbe necessario che il datore proceda ad ulteriori verifiche, avvalendosi di certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche o ricorrendo alle competenti Asl. 

LA REVOCA DELLA RINUNCIA ALL’EREDITÀ NON PUÒ ESSERE TACITA

La rinuncia all'eredità, atto unilaterale recettizio soggetto alla forma solenne della dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere ed iscritta nel registro delle successioni, non è suscettibile di revoca tacita: è pertanto inammissibile, come ha deciso la Quinta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 6803 del 21 marzo 2026, che la rinuncia venga considerata superata o revocata per fatti concludenti mediante la successiva gestione o disposizione di beni caduti in successione. 

QUANDO CONTRIBUTI E SOVVENZIONI SONO IMPONIBILI IVA

In tema di Iva, i contributi o sovvenzioni pubbliche erogati a favore di un operatore economico sono imponibili solo se costituiscono il corrispettivo, integrale o parziale, di specifiche operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi, incidendo direttamente sul prezzo praticato ai terzi fruitori, che ne beneficiano mediante una proporzionale riduzione del corrispettivo; non è sufficiente che il finanziamento incida genericamente sui costi dell'impresa, né sussiste il richiesto nesso diretto quando il servizio è rivolto ad una collettività indifferenziata di potenziali utenti e la compensazione è calcolata senza riferimento all'identità e al numero degli utilizzatori (Cassazione, Quinta Sezione Civile., 23 marzo 2026, n. 6969). 

QUANDO LA CHAT DI CLASSE È VEICOLO DI DIFFAMAZIONE

La divulgazione di un messaggio in una chat di classe, che include una pluralità di persone, integra il reato di diffamazione, a meno che sia dimostrato in modo certo che il messaggio non sia stato letto dai destinatari (Cassazione, Quinta Sezione Penale, 19 novembre 2025, n. 39414).