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NEWSLETTER

Lo Studio pubblica le «newsletter», che illustrano le principali novità giuridiche ed amministrative nei campi che interessano la propria  clientela, cui esse sono riservate ed a cui vengono rimesse gratuitamente. I contributi scientifici, tecnici e divulgativi, redatti a cura dei singoli dipartimenti dello Studio, sono di proprietà dei rispettivi Autori, soci o associati dello Studio. A cadenza più ravvicinata sono, invece, inviate le «flashnews», che informano in modo essenziale sulle più recenti interpretazioni giurisprudenziali e amministrative attinenti alle materie trattate nelle newsletter. Le informazioni che si evincono dalle newsletter e dalle flashnews non costituiscono ovviamente espressione di attività professionale, sicché lo Studio non può ritenersi responsabile per qualsiasi uso fattone in carenza della richiesta di uno specifico parere. In questa sezione viene pubblicata periodicamente l'ultima flashnews inviata.

APRILE 2026

LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ ALLA MANSIONE

In caso di licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa a causa di infermità permanente del lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo l'inidoneità fisica del lavoratore, ma anche l'impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori nell'ambito dell'intera struttura aziendale, comprese le possibili soluzioni organizzative utili a salvaguardare il posto di lavoro secondo principi di buona fede e ragionevolezza (Cassazione, Sezione Lavoro, 3 marzo 2026, n. 4722)., Il datore di lavoro ha quindi l'onere di fornire la prova: a) delle attività svolte in azienda; b) dell'inidoneità fisica del lavoratore; c) dell'impossibilità di assegnarlo a mansioni, equivalenti o inferiori, compatibili con il suo stato di salute. Con precedente decisione (sentenza n. 4624 del 2 marzo 2026) la medesima Sezione aveva affermato che la dichiarazione di inidoneità da parte del medico competente non esonera il datore di lavoro dal risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, poiché la responsabilità del datore di lavoro persiste, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., anche per fatti dolosi o colposi degli ausiliari, il che renderebbe necessario che il datore proceda ad ulteriori verifiche, avvalendosi di certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche o ricorrendo alle competenti Asl. 

NO (ANCORA) ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL PROCESSO

Ad avviso del Tribunale di Ferrara (est. Cocca, sentenza del 4 marzo 2026, r.g. n. 2107/25) un approccio attento e cauto all’intelligenza artificiale è necessario, anche alla luce delle previsioni del Regolamento UE n. 2024/1689, con il quale la supervisione umana («human oversight») e l'approccio responsabile all'intelligenza artificiale («responsible AI») sono stati consacrati quali princìpi codificati a livello sovranazionale, suscettibili di trovare diretta applicazione nel nostro ordinamento, nonché della L. n. 132/2025, che ha integrato le normative già vigenti, introducendo nuovi obblighi in merito all'utilizzo del mezzo per i professionisti intellettuali. Si legge nel provvedimento che, in un futuro, le intelligenze artificiali potrebbero raggiungere livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico, ma oggi non è ammissibile che le loro risposte assurgano a prova - nemmeno atipica - di un «fumus» di fondatezza della pretesa azionata in giudizio. 

OBBLIGO DI TENERE LA «STRETTA DESTRA»?

Ad avviso della Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 6407 del 18 marzo 2026), l'invasione della corsia di marcia opposta da parte di uno dei veicoli coinvolti non integra, di per sé sola, causa esclusiva ed assorbente del sinistro, qualora risulti accertato che anche il conducente antagonista procedeva in prossimità della linea di mezzeria, in violazione dell'obbligo di tenere la stretta destra di cui all'art. 143 del codice della strada, riducendo lo spazio di schivata e le possibilità di manovra evasiva in un tratto a visibilità limitata; tale comportamento assume, quindi, rilievo eziologico nella produzione dell'evento e non consente di superare la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. 

LE TRUFFE TELEMATICHE

La Seconda Sezione Penale della Cassazione nella sentenza n. 8644/25, depositata il 5 marzo 2026,  ha configurato l'aggravante della minorata difesa anche nella truffa telematica, quando il truffatore approfitta delle condizioni di luogo e delle modalità telematiche per schermare la propria identità e rendere più difficoltosa l'individuazione e la verifica della sua condotta da parte della vittima. In tali casi, la distanza tra l'agente e la vittima, il pagamento effettuato in anticipo e l'impossibilità di un efficace controllo preventivo del bene venduto favoriscono la posizione del reo. 

LE RETRIBUZIONE FERIALE DEV’ESSERE ONNICOMPRENSIVA

La Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito, con l’ordinanza n. 5051 del 6 marzo 2026, che la retribuzione feriale deve ricomprendere tutte le voci retributive con carattere di stabilità e intrinsecamente connesse alle mansioni svolte dal lavoratore, anche se previste da accordi collettivi sotto forma di indennità e, così, indennità perequative e compensative, indennità di turno e ticket mensa, se non correlate alla mera presenza in servizio ma riconducibili alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, non potendo la contrattazione collettiva escluderle in contrasto con i princìpi del diritto dell'Unione europea sul mantenimento della normale retribuzione durante il riposo annuale. 

LA MAXI-SANZIONE PER LAVORO NERO

La cosiddetta max-sanzione in caso di lavoro in nero (art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002) per l'elevato importo e la funzione di deterrenza che eccede il mero recupero del costo retributivo e contributivo ha natura sostanzialmente penale, ai sensi dei criteri elaborati dalla giurisprudenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; ne consegue l'applicabilità del principio di retroattività della legge più mite anche in assenza di disciplina transitoria espressa, con conseguente necessità di applicare la normativa successiva più favorevole al trasgressore sul piano sanzionatorio. Così ha stabilito la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 6642 del 20 marzo 2026. 

NOTIFICA A INDIRIZZO PEC NON REGISTRATO

In tema di notifica a mezzo Pec, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro pubblico non inficia di per sé la validità della notifica, purché non vi siano pregiudizi sostanziali al diritto di difesa del destinatario derivanti dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso, in quanto l’atto ha raggiunto il suo scopo (Cassazione, Sezione Lavoro, 4 marzo 2026, n. 4843). 

TRIBUTI: LA DOMANDA DI RIMBORSO VA FATTA ALL’UFFICIO

Nel processo tributario la domanda di rimborso formulata direttamente al giudice nell'atto di impugnazione dell'atto impositivo o riscossivo non può supplire - afferma l’ordinanza n. 7025, depositata dalla Quinta Sezione Civile della Cassazione il 24 marzo 2026 - alla mancata presentazione di un'istanza di rimborso all'Ufficio, né può essere qualificata come istanza amministrativa idonea a determinare la formazione del silenzio-rifiuto; ne consegue che, in tale ipotesi, difetta l'atto impugnabile (art. 19 D.Lgs. n. 546/1992) e il ricorso giurisdizionale è inammissibile. 

LA REVOCA DELLA RINUNCIA ALL’EREDITÀ NON PUÒ ESSERE TACITA

La rinuncia all'eredità, atto unilaterale recettizio soggetto alla forma solenne della dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere ed iscritta nel registro delle successioni, non è suscettibile di revoca tacita: è pertanto inammissibile, come ha deciso la Quinta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 6803 del 21 marzo 2026, che la rinuncia venga considerata superata o revocata per fatti concludenti mediante la successiva gestione o disposizione di beni caduti in successione. 

PRESENZA DELL’AVVOCATO ALL’ALCOLTEST

Ad avviso della Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 8155 del 13 febbraio 2026) l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest, previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto non ripetibile sia condotto nel rispetto dei diritti della persona indagata.

SMART CARD PIRATA PER L’ACCESSO ALLE TV A PAGAMENTO

La Seconda Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 10451 del 6 marzo 2026 ha stabilito che risponde a titolo di concorso nei reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter cod. pen.) e di frode informatica (art. 640-ter cod. pen.) il soggetto che, pur non intervenendo direttamente nella fase tecnica di violazione dei sistemi delle piattaforme televisive a pagamento, rivende a fine di lucro codici di accesso e smart card pirata, quando tale condotta costituisce parte integrante di un disegno criminoso unitario, attuato in accordo con gli autori degli accessi abusivi, e funzionale alla fruizione indebita dei servizi cifrati da parte di una pluralità di utenti. 

ININFLUENTE IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLA SCUOLA PARITARIA

Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie - secondo l’ordinanza n. 4327 del 26 febbraio 2026 della Sezione Lavoro della Cassazione - non è riconoscibile, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello delle scuole statali e degli istituti pareggiati, diversità che giustifica il differente trattamento del servizio pre-ruolo in assenza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento. 

MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DEL CONIUGE SEPARATO

Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta persona della famiglia fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. È quanto ha deciso la Sesta Sezione Penale della Cassazione con la sentenze n. 7357 depositata il 24 febbraio 2026. 

SE I MALTRATTAMENTI CONCORRONO CON IL SEQUESTRO DI PERSONA

La Sesta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 40824 depositata il 19 dicembre 2025, ha ritenuto configurabile il concorso tra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e quello di sequestro di persona, nel caso in cui la condotta di sopraffazione, privativa della libertà della persona offesa, non si esaurisca nell'abituale coercizione fisica e psicologica propria dei maltrattamenti, ma assuma autonoma valenza e ulteriore disvalore, risultando idonea a determinare, per un tempo apprezzabile, un'arbitraria compressione, pur non assoluta, dell'altrui libertà di movimento. La Corte ha pertanto ritenuto immune da censure la decisione con cui si era affermata la penale responsabilità in ordine ad entrambi i delitti di imputati che avevano determinato il forzato isolamento domestico della parte lesa, anziana e gravemente malata, limitandone per lunghi periodi la libertà di movimento e sottoponendola ad un costante controllo. 

QUANDO CONTRIBUTI E SOVVENZIONI SONO IMPONIBILI IVA

In tema di Iva, i contributi o sovvenzioni pubbliche erogati a favore di un operatore economico sono imponibili solo se costituiscono il corrispettivo, integrale o parziale, di specifiche operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi, incidendo direttamente sul prezzo praticato ai terzi fruitori, che ne beneficiano mediante una proporzionale riduzione del corrispettivo; non è sufficiente che il finanziamento incida genericamente sui costi dell'impresa, né sussiste il richiesto nesso diretto quando il servizio è rivolto ad una collettività indifferenziata di potenziali utenti e la compensazione è calcolata senza riferimento all'identità e al numero degli utilizzatori (Cassazione, Quinta Sezione Civile., 23 marzo 2026, n. 6969). 

CONDOTTE PLURIME ESCLUDONO LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Una persona, spacciandosi per appartenente alla Polizia di Stato, aveva indotto i rappresentanti di un ente ecclesiastico a sottoscrivere un abbonamento da 80 Euro per una rivista delle forze di polizia in realtà distribuita gratuitamente e tentato, senza riuscirci, con le stesse modalità e per la stessa causale, di farsi consegnare del denaro da una religiosa. La Seconda Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza n. 10573 depositata il 19 marzo 2026, ha argomentato che secondo l'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. la causa di non punibilità presuppone necessariamente non solo la particolare tenuità dell'offesa ma anche la non abitualità del comportamento, stabilendo che il comportamento è abituale, tra gli altri casi, quando l'agente abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

È REATO NON RISPETTARE L’ACCORDO SULLE VISITE AI FIGLI

Commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, punito dall'art. 388 cod. pen., il genitore che, in violazione delle modalità di affidamento e del diritto di visita del figlio minore, si astenga dall'osservare un accordo raggiunto tra i genitori in sede civile e recepito dal giudice ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ.; in base alla sentenza n. 9930 del 26 gennaio 2026 della Sesta Sezione Penale della Cassazione, tale accordo, una volta fatto proprio dal provvedimento giudiziario, va considerato atto cogente e vincolante per le parti. 

SE L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO NON SI TROVA

Ad avviso del Tribunale di Vallo della Lucania (sentenza del 7 gennaio 2026, r.g. n. 1307/25) non può considerarsi inadempiente la scuola che, in un ristretto lasso di tempo, pur avendo fatto quanto possibile per assumere una figura professionale che avesse le caratteristiche per svolgere attività di sostegno, abbia coscientemente scelto di fornire all'alunno un insegnante non specializzato, per non lasciare il minore privo di tutela e sorveglianza, realizzando così il cosiddetto «accomodamento ragionevole». 

REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE DEL CONIUGE DIVORZIATO

La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. Il maggior rilievo attribuito al criterio correttivo costituito dall'entità dell'assegno di divorzio comporta sì la mitigazione al ribasso della percentuale di partecipazione alla pensione derivante dalla mera applicazione del criterio della durata dei rispettivi matrimoni ma non sino al punto di instaurare una rigida corrispondenza tra entità dell'assegno divorzile e valore economico della quota di partecipazione del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, perché ciò significherebbe l'esautorazione del criterio temporale espressamente previsto dal legislatore con carattere di rilievo primario (Cassazione, Sezione Lavoro, 22 febbraio 2026, n. 3955). 

GARA AUTOMOBILISTICA «CLANDESTINA» DI VELOCITÀ

La giovane età e l'incensuratezza dell’imputato, così come il suo inserimento nel tessuto sociale in virtù dell'attività lavorativa svolta, non rilevano ai fini del riconoscimento del beneficio di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) se il giovane aveva superato i limiti di velocità ed era impegnato nella partecipazione a una competizione sportiva con veicoli a motore non autorizzata. Lo ha deciso la Quarta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 8032 pubblicata il 2 marzo 2026. 

PRESCRIZIONE PENALE E MODELLO ORGANIZZATIVO

La Seconda Sezione Penale della Cassazione nella sentenza n. 5923 del 20 gennaio 2026 ha argomentato che quando la responsabilità amministrativa di una persona giuridica è dichiarata sulla base di un reato presupposto ormai prescritto, il giudice è tenuto a procedere ad un’autonoma verifica della sussistenza dei presupposti dell'illecito amministrativo, accertando la sussistenza del fatto di reato in via incidentale e la presenza dei criteri di imputazione oggettiva dell'interesse e/o vantaggio, oltre ogni ragionevole dubbio. 

ESTORSIONE IN DANNO DEI LAVORATORI SOTTORETRIBUITI

La Seconda Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 11253 del 26 febbraio 2026 ha deciso che integra il delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.), e non quello meno grave di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.), la condotta del datore di lavoro - o di chi per lui operi in posizione apicale o di capo squadra - che, nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, costringa sistematicamente i dipendenti ad accettare retribuzioni deteriori, orari e condizioni lavorative gravose, mediante la minaccia (anche implicita o larvata) del licenziamento o dell'allontanamento dal cantiere, conseguendo in tal modo un ingiusto profitto corrispondente al risparmio sui costi del lavoro e causando un correlativo danno patrimoniale alle vittime. 

LA DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Si legge nell’ordinanza n. 32328 depositata dalla Prima Sezione Civile della Cassazione l’11 dicembre 2025 che l’adozione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, come emerge dalla lettura in combinato disposto degli artt. 330 («il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio») e 333 cod. civ., costituisce la soluzione estrema, adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine. Il giudice nel pronunciarsi in ordine alla decadenza deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento all’elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.

QUANDO LA CHAT DI CLASSE È VEICOLO DI DIFFAMAZIONE

La divulgazione di un messaggio in una chat di classe, che include una pluralità di persone, integra il reato di diffamazione, a meno che sia dimostrato in modo certo che il messaggio non sia stato letto dai destinatari (Cassazione, Quinta Sezione Penale, 19 novembre 2025, n. 39414).