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cura dei singoli dipartimenti dello Studio, sono di proprietà dei rispettivi
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AGOSTO 2024
LA SORTE DEI RAPPORTI DI LAVORO NEL CAMBIO APPALTO
Nel caso di cambio gestione dell'appalto con passaggio
dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice e azione per l'accertamento e
dichiarazione del diritto d'assunzione presso l'azienda subentrante, non si è in
presenza d'alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque
contitolarità del rapporto lavoro; si tratta invece d'un semplice avvicendamento
nella gestione dell'appalto che il CCNL disciplina prevedendo specifiche
condizioni affinché l'impresa subentrante assuma ex novo il personale
precedentemente impiegato dall'impresa cessante. procedura di cambio appalto che
consenta all’impresa subentrante di effettuare una storta di cherry picking
nella scelta dei lavoratori da assumere in occasione del subentro nei servizi.
Anche se non è stato siglato un accordo sindacale nella fase di informazione e
consultazione prevista dal contratto collettivo, l’impresa subentrante è tenuta
a spiegare attraverso quali criteri selettivi ha individuato i lavoratori da
assumere per la gestione dell’appalto. Ad avviso della Sezione Lavoro della
Cassazione (ordinanza n. 18114 del 2 luglio 2024) la procedura collettivamente
disciplinata di cambio appalto non consente all’impresa subentrante di
effettuare una storta di selezione
«fior da fiore»
nella scelta dei lavoratori da assumere in occasione del subentro nei servizi
appaltati, dovendo invece esporre attraverso quali criteri selettivi, misurabili
e trasparenti, ha individuato i lavoratori da assumere per la gestione
dell’appalto.
IMMOBILI: PRELIMINARE VALIDO SE ESISTE IL TITOLO
URBANISTICO
In tema di contratto preliminare di compravendita
immobiliare, la validità del contratto non è condizionata dalla conformità, o
meno, della costruzione al titolo urbanistico menzionato in esso, purché tale
titolo esista e sia riferito all'immobile oggetto del contratto: eventuali
difformità edilizie rilevanti ai fini della validità del negozio ricadono nel
vizio di cui all'art. 1489 cod. civ., che consente al compratore, che non ne
abbia avuto conoscenza, di domandare la risoluzione del contratto oppure la
riduzione del prezzo (Cassazione, Seconda Sezione Civile, 21 giugno 2024, n.
17148).
IL RIFIUTO DI TRASFORMARE IL FULL TIME IN PART TIME
La Sezione Lavoro della Cassazione, nella sentenza n.
18547, pubblicata l’8 luglio 2024, ha affermato che il licenziamento motivato
dall’esigenza di trasformazione del part time in full time va ritenuto
ingiustificato, perché adottato in violazione dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. n.
81/2015, il quale dispone che
«il rifiuto del
lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento».
RESPONSABILITÀ MEDICA E NESSO DI CAUSALITÀ
La Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza
n. 16753 del 17 giugno 2024 ha argomentato che, in tema di responsabilità
medica, è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del
medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio
necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se
correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili
possibilità di evitare il danno verificatosi.
LAVORO NOTTURNO E SORVEGLIANZA SANITARIA
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 20
giugno 2024, C-367/23) ha stabilito che la normativa dell’Unione (art. 9, par.
1, lett. a, direttiva 2003/88) dev’essere interpretata nel senso che non osta ad
una normativa nazionale in forza della quale il diritto del lavoratore notturno
ad ottenere un risarcimento è subordinato alla condizione che costui fornisca la
prova del danno patito a seguito della violazione da parte del datore di lavoro
delle disposizioni nazionali che attuano tale disposizione prevedendo che i
lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di
salute prima della loro assegnazione e, in seguito, a intervalli regolari.
LA SOLA GENITORIALITÀ CONDIVISA NON GENERA RAPPORTI
FAMILIARI
Secondo la sentenza n. 26263, depositata il 4 luglio 2024
dalla Sesta Sezione Penale della cassazione, il delitto di maltrattamenti in
famiglia (art. 572 cod. pen.) sussiste sia nei nuclei familiari fondati sul
matrimonio, sia nelle relazioni sentimentali che implicano l'insorgenza di
vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della
famiglia o della convivenza abituale. La comune genitorialità condivisa, invece,
non può costituire, da sola, presupposto per ritenere esistente un rapporto
familiare tra agente e persona offesa, se non accompagnata da una significativa
convivenza more uxorio o da una comunanza di vita e affetti. L'esistenza del
rapporto formale (matrimonio) o informale (comunità connotata da una radicata e
stabile relazione affettiva interpersonale e duratura comunanza d'affetti) è
necessaria per l'integrazione del reato di maltrattamento in famiglia
LE AZIONI DEL LAVORATORE IN CASO DI OMISSIONE
CONTRIBUTIVA
La Sezione Lavoro della Cassazione nell’ordinanza n.
11730 del 2 maggio 2024 ha stabilito che il lavoratore, a tutela del proprio
diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad
agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per
l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo
lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano
della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il
contraddittorio nei confronti dell'Inps.
LA REVOCA DEL LICENZIAMENTO
La revoca del licenziamento costituisce un diritto
potestativo del datore di lavoro, che determina il ripristino del rapporto senza
necessità di una manifestazione di volontà da parte del lavoratore e senza che
essa sia fonte di risarcimento del danno. L’ordinanza n. 16630, depositata dalla
Sezione Lavoro della Cassazione il 14 giugno 2024, chiarisce che la revoca, per
provocare l'effetto ripristinatorio del rapporto, dev’essere effettuata entro il
termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro
dell'impugnazione del licenziamento e che è sufficiente il suo invio nel termine
prescritto, senza necessità che anche la ricezione da parte del lavoratore
avvenga nel medesimo termine.
L’ABUSO DEL
«SUPERBONUS»
La Seconda Sezione Penale della Cassazione, con la
sentenza n. 28064 depositata il 12 luglio 2024, ha fatto
«il punto»
sui reati commessi nell’utilizzo del
«superbonus».
Le frodi generate dall'abuso di questa agevolazione fiscale possono - in
astratto - essere dirette sia nei confronti delle banche che dello Stato, con
condotte concorrenti. Le stesse generano un profitto identificabile sia nel
denaro derivante dalla monetizzazione del credito, sia nella proiezione
cartolare di tale credito, ceduto alle banche. Tanto il credito di imposta che
il suo correlato nummario - ovvero il denaro generato dalla sua liquidazione -
costituiscono il profitto della truffa, in quanto sono stati direttamente
generati dalla condotta illecita e, come tali, possono essere sia oggetto di
sequestro preventivo, funzionale a garantire la confisca obbligatoria ai sensi
dell'art. 640-quater cod. pen., sia oggetto di sequestro preventivo impeditivo,
funzionale ad evitare I ‘utilizzo del credito inesistente e, dunque, ad impedire
l'aggravamento delle conseguenze del reato. Nel primo caso, la buona fede degli
istituti di credito cessionari è del tutto irrilevante quando il sequestro
cautelare è impeditivo; nella seconda ipotesi rileva, invece, nel caso in cui il
sequestro sia funzionale a garantire la confisca, dato che, in previsione della
possibile definitività del vincolo, è necessario verificare se la banca è
vittima della frode, dunque titolare di un diritto alla restituzione, o se,
essendo concorrente nel reato, è esposta ad un’ablazione definitiva.
DANNI DA RECESSO NEL FRANCHISING
In tema di contratti, come nel franchising a tempo
determinato anche nel caso di contratto di franchising a tempo indeterminato
risulta contrario a buona fede, ed in ultima analisi abusivo ed arbitrario, il
recesso dell'affiliante prima del decorso della durata minima di almeno tre
anni, dato che questo periodo costituisce il lasso di tempo minimo sufficiente,
nella specie, all'ammortamento dell'investimento da parte dell'affiliato
(Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 11737 del 2 maggio 2024).
QUANDO SI PERFEZIONA IL DIRITTO DEL MEDIATORE AL
COMPENSO
Nell’ordinanza n. 16973 del 20 giugno 2024 la Seconda
Sezione Civile della Cassazione chiarisce che il mediatore ha diritto alla
provvigione qualora le parti concludano l'affare, senza che possa assumere
rilievo la veste giuridica da costoro prescelta, ma solo il raggiungimento dello
scopo economico, per perseguire il quale esse avevano dato incarico al mediatore
(nella specie, era stato conferito al mediatore l’incarico di adoperarsi per la
vendita di un immobile, mentre le parti hanno poi realizzato l’obiettivo
economico trasferendo l’intera quota di partecipazione sociale della società
proprietaria dell’immobile).
LA NOZIONE GIUSLAVORISTICA DI
«INSUBORDINAZIONE»
In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di
insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle
disposizioni dei superiori ma, secondo la Sezione Lavoro della Cassazione
(ordinanza n. 18296 del 4 luglio 2024), ricomprende qualsiasi comportamento
idoneo a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette
disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale.
LA VERBALIZZAZIONE NON DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA
SEDUTA
La Settima Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza
n. 5714 del 28 giugno 2024 ha ribadito il principio per il quale la redazione
del verbale di una seduta di un organo collegiale non deve necessariamente
avvenire contemporaneamente allo svolgimento dell’adunanza oggetto di
verbalizzazione; il che comporta la conseguenza che la tardiva redazione e
sottoscrizione del verbale non rende illegittimo il provvedimento deliberato.
Ciò si spiega con la necessità di non fare confusione tra la manifestazione di
volontà, che costituisce il contenuto della deliberazione, e la verbalizzazione
che riproduce tale manifestazione.
IL WHISTLEBLOWING NON AUTORIZZA INVESTIGAZIONI IMPROPRIE
La tutela del dipendente che segnala illeciti altrui lo
salvaguarda dalle sanzioni disciplinari o da reazioni ritorsive conseguenti alla
sua denuncia, ma non istituisce, ad avviso della Sezione Lavoro della Cassazione
(sentenza n. 17715 del 27 giugno 2024),
un'esimente per gli autonomi illeciti che egli abbia commesso. La
registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti,
all'insaputa dei conversanti, può essere legittima se vi è una necessità
difensiva e se l'utilizzo della registrazione avviene solo in funzione del
perseguimento di tale finalità. Il whistleblowing non autorizza improprie
attività investigative o la violazione dei limiti posti dalla legge nella
raccolta di informazioni sull'illecito segnalato.
LA CARTELLA CLINICA È UN ATTO PUBBLICO
Le attestazioni contenute in una cartella clinica,
redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il
servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui
è applicabile lo speciale regime riservato agli atti pubblici dagli articoli
2699 e seguenti del codice civile, sicché fanno piena prova fino a querela di
falso per quanto attiene all’indicazione delle attività svolte nel corso di una
terapia o di un intervento; la prova dell'effettivo svolgimento di attività non
risultanti dalla cartella clinica stessa può essere, invece, fornita con ogni
mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o,
comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione annotate nella cartella
clinica.
LA DEDUCIBILITÀ DELL’IRAP
La Quinta Sezione Civile della Cassazione ha chiarito
che, ai fini Irap, la determinazione della base imponibile trova la sua
disciplina nell'art. 5 D.Lgs. n. 446/1997, con la conseguenza che non si applica
l'art. 164 del testo unico sull’imposta dei redditi ed il conseguente limite di
deducibilità dei costi del 20%.
L’ASSICURATO DEVE AVVISARE L’ASSICURATORE DEL SINISTRO
Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente
all'obbligo, imposto dall'art. 1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro
all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o
colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto
all'indennità, ai sensi del successivo art. 1915, nel secondo l'assicuratore ha
diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi del
secondo comma dello stesso articolo; in entrambe le fattispecie - afferma la
Terza Sezione Civile della Cassazione nell’ordinanza n. 19071 dell’11 luglio
2024 - l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a
dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda,
che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il
pregiudizio sofferto.
L’ordinanza n. 11999 del 3 maggio 2024, depositata dalla
Sezione Lavoro della Cassazione, riafferma che il comportamento del dipendente
che si avvalga dei permessi di cui all’art.. 33 della L. n. 104/1992, per
attendere ad esigenze diverse da quelle di cura alla persona assistita, integra
l'abuso del diritto e viola i princìpi di correttezza e buona fede, sia nei
confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche
ai fini disciplinari.
In tema di Imu, la Quinta Sezione Civile della
Cassazione, con l’ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024, ha deciso che
l'esenzione prevista per l'abitazione principale richiede la sussistenza del
duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, non solo
del possessore dell'immobile, ma anche del suo nucleo familiare. Pertanto, nel
caso in cui i coniugi abbiano stabilito la loro residenza e dimora abituale in
immobili diversi situati in Comuni diversi, spetta l'esenzione solo per un
immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.
La spedizione per posta ordinaria di un assegno munito di
clausola d'intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e
riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a
giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando
l'esposizione volontaria ad un rischio superiore a quello consentito dal
rispetto delle regole comuni prudenza e del dovere agire per preservare gli
interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda (Cassazione, Prima
Sezione Civile.. 17 luglio 2024, n. 19657).
IL CRITERIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI
Ha stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato,
con la sentenza n. 5741 del 28 giugno 2024 che, in sede di applicazione del
principio di rotazione, l'invito rivolto al gestore uscente non può essere
giustificato esclusivamente sulla base di un giudizio positivo alla luce del
grado di soddisfazione maturato nello svolgimento del precedente rapporto
contrattuale, sia perché la legge non contempla tale limite applicativo (mentre
un riferimento alla «accurata esecuzione del precedente contratto», quale
elemento che giustifica l'affidamento al precedente gestore, è attualmente
contenuto nell'art. 49 D.Lgs. n. 36/2023), sia perché il criterio di rotazione
prescinde dal merito professionale del precedente gestore, non è diretto a
garantire che alla procedura partecipino i migliori offerenti ma che i migliori
non diventino anche i monopolisti di fatto di quel segmento di mercato (mentre
può essere sufficiente a giustificare il mancato invito del precedente
affidatario, un eventuale giudizio negativo, anche se il numero di operatori
reperibili sul mercato sia inferiore a quello di legge). (Conferma T.A.R.
Calabria, Sez. I, 11 luglio 2023, n. 1019).
LA TRUFFA CONTRATTUALE
La Seconda Sezione Penale della Cassazione, nella
sentenza n. 25283 depositata il 26 giugno 2024, ha argomentato che la truffa
contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente pone in essere artifici
e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o
esecutivi del contratto, risultati rilevanti al fine della sua conclusione e per
ciò tragga in inganno il soggetto passivo, che è indotto a prestare un consenso
che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo
delle controprestazioni.
IMMOBILI: DEMOLIZIONE E DI COSTRUZIONE DI TRAMEZZI
INTERNI
La sentenza n. 809 del 17 gennaio 2024, depositata dalla
Seconda Sezione Stralcio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Roma, ha ribadito che i lavori consistenti in opere di demolizione e di
costruzione di tramezzi interni ben possono rientrare nella categoria degli
interventi edilizi liberi i quali, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico
Edilizio, non richiedono alcun titolo autorizzatorio, essendo sufficiente la
mera comunicazione di inizio attività, ferma la presentazione del relativo
progetto asseverata da un tecnico abilitato e salva denuncia di fine lavori.
LA MANCATA APPLICAZIONE DEL CCNL PUÒ COSTITUIRE
ESTORSIONE
Secondo la Seconda Sezione Penale della Cassazione
(sentenza n. 7128 del 16 febbraio 2024) integra il delitto di estorsione la
condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato
del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda,
costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la
corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle
prestazioni effettuate.