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gratuitamente. I contributi scientifici, tecnici e divulgativi, redatti a
cura dei singoli dipartimenti dello Studio, sono di proprietà dei rispettivi
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APRILE 2026
LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ ALLA MANSIONE
In caso di licenziamento per sopravvenuta impossibilità
della prestazione lavorativa a causa di infermità permanente del lavoratore, il
datore di lavoro ha l'onere di provare non solo l'inidoneità fisica del
lavoratore, ma anche l'impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o
inferiori nell'ambito dell'intera struttura aziendale, comprese le possibili
soluzioni organizzative utili a salvaguardare il posto di lavoro secondo
principi di buona fede e ragionevolezza (Cassazione, Sezione Lavoro, 3 marzo
2026, n. 4722)., Il datore di lavoro ha quindi l'onere di fornire la prova: a)
delle attività svolte in azienda; b) dell'inidoneità fisica del lavoratore; c)
dell'impossibilità di assegnarlo a mansioni, equivalenti o inferiori,
compatibili con il suo stato di salute. Con precedente decisione (sentenza n.
4624 del 2 marzo 2026) la medesima Sezione aveva affermato che la dichiarazione
di inidoneità da parte del medico competente non esonera il datore di lavoro dal
risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, poiché la
responsabilità del datore di lavoro persiste, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ.,
anche per fatti dolosi o colposi degli ausiliari, il che renderebbe necessario
che il datore proceda ad ulteriori verifiche, avvalendosi di certificazioni
provenienti da enti o strutture pubbliche o ricorrendo alle competenti Asl.
NO (ANCORA) ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL PROCESSO
Ad avviso del Tribunale di Ferrara (est. Cocca, sentenza
del 4 marzo 2026, r.g. n. 2107/25) un approccio attento e cauto all’intelligenza
artificiale è necessario, anche alla luce delle previsioni del Regolamento UE n.
2024/1689, con il quale la supervisione umana («human
oversight») e
l'approccio responsabile all'intelligenza artificiale («responsible
AI») sono stati
consacrati quali princìpi codificati a livello sovranazionale, suscettibili di
trovare diretta applicazione nel nostro ordinamento, nonché della L. n.
132/2025, che ha integrato le normative già vigenti, introducendo nuovi obblighi
in merito all'utilizzo del mezzo per i professionisti intellettuali. Si legge
nel provvedimento che, in un futuro, le intelligenze artificiali potrebbero
raggiungere livelli di sviluppo più avanzati in ambito giuridico, ma oggi non è
ammissibile che le loro risposte assurgano a prova - nemmeno atipica - di un
«fumus» di fondatezza della pretesa azionata in
giudizio.
OBBLIGO DI TENERE LA
«STRETTA DESTRA»?
Ad avviso della Terza Sezione Civile della Cassazione
(sentenza n. 6407 del 18 marzo 2026), l'invasione della corsia di marcia opposta
da parte di uno dei veicoli coinvolti non integra, di per sé sola, causa
esclusiva ed assorbente del sinistro, qualora risulti accertato che anche il
conducente antagonista procedeva in prossimità della linea di mezzeria, in
violazione dell'obbligo di tenere la stretta destra di cui all'art. 143 del
codice della strada, riducendo lo spazio di schivata e le possibilità di manovra
evasiva in un tratto a visibilità limitata; tale comportamento assume, quindi,
rilievo eziologico nella produzione dell'evento e non consente di superare la
presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054, comma 2, cod. civ.
LE TRUFFE TELEMATICHE
La Seconda Sezione Penale della Cassazione nella sentenza
n. 8644/25, depositata il 5 marzo 2026,
ha configurato l'aggravante della minorata difesa anche nella truffa
telematica, quando il truffatore approfitta delle condizioni di luogo e delle
modalità telematiche per schermare la propria identità e rendere più
difficoltosa l'individuazione e la verifica della sua condotta da parte della
vittima. In tali casi, la distanza tra l'agente e la vittima, il pagamento
effettuato in anticipo e l'impossibilità di un efficace controllo preventivo del
bene venduto favoriscono la posizione del reo.
LE RETRIBUZIONE FERIALE DEV’ESSERE ONNICOMPRENSIVA
La Sezione Lavoro della Cassazione ha ribadito, con
l’ordinanza n. 5051 del 6 marzo 2026, che la retribuzione feriale deve
ricomprendere tutte le voci retributive con carattere di stabilità e
intrinsecamente connesse alle mansioni svolte dal lavoratore, anche se previste
da accordi collettivi sotto forma di indennità e, così, indennità perequative e
compensative, indennità di turno e ticket mensa, se non correlate alla mera
presenza in servizio ma riconducibili alle modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa, devono essere incluse nella base di calcolo della
retribuzione spettante durante le ferie, non potendo la contrattazione
collettiva escluderle in contrasto con i princìpi del diritto dell'Unione
europea sul mantenimento della normale retribuzione durante il riposo annuale.
LA MAXI-SANZIONE PER LAVORO NERO
La cosiddetta max-sanzione in caso di lavoro in nero
(art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002) per l'elevato importo e la funzione di
deterrenza che eccede il mero recupero del costo retributivo e contributivo ha
natura sostanzialmente penale, ai sensi dei criteri elaborati dalla
giurisprudenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; ne consegue l'applicabilità
del principio di retroattività della legge più mite anche in assenza di
disciplina transitoria espressa, con conseguente necessità di applicare la
normativa successiva più favorevole al trasgressore sul piano sanzionatorio.
Così ha stabilito la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 6642 del
20 marzo 2026.
NOTIFICA A INDIRIZZO PEC NON REGISTRATO
In tema di notifica a mezzo Pec, l'estraneità
dell'indirizzo del mittente dal registro pubblico non inficia di per sé la
validità della notifica, purché non vi siano pregiudizi sostanziali al diritto
di difesa del destinatario derivanti dalla ricezione della notifica da un
indirizzo diverso, in quanto l’atto ha raggiunto il suo scopo (Cassazione,
Sezione Lavoro, 4 marzo 2026, n. 4843).
TRIBUTI: LA DOMANDA DI RIMBORSO VA FATTA ALL’UFFICIO
Nel processo tributario la domanda di rimborso formulata
direttamente al giudice nell'atto di impugnazione dell'atto impositivo o
riscossivo non può supplire - afferma l’ordinanza n. 7025, depositata dalla
Quinta Sezione Civile della Cassazione il 24 marzo 2026 - alla mancata
presentazione di un'istanza di rimborso all'Ufficio, né può essere qualificata
come istanza amministrativa idonea a determinare la formazione del
silenzio-rifiuto; ne consegue che, in tale ipotesi, difetta l'atto impugnabile
(art. 19 D.Lgs. n. 546/1992) e il ricorso giurisdizionale è inammissibile.
LA REVOCA DELLA RINUNCIA ALL’EREDITÀ NON PUÒ ESSERE
TACITA
La rinuncia all'eredità, atto unilaterale recettizio
soggetto alla forma solenne della dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere
ed iscritta nel registro delle successioni, non è suscettibile di revoca tacita:
è pertanto inammissibile, come ha deciso la Quinta Sezione Civile della
Cassazione con l’ordinanza n. 6803 del 21 marzo 2026, che la rinuncia venga
considerata superata o revocata per fatti concludenti mediante la successiva
gestione o disposizione di beni caduti in successione.
PRESENZA DELL’AVVOCATO ALL’ALCOLTEST
Ad avviso della Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 8155 del 13 febbraio 2026) l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest, previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto non ripetibile sia condotto nel rispetto dei diritti della persona indagata.
SMART CARD PIRATA PER L’ACCESSO ALLE TV A PAGAMENTO
La Seconda Sezione Penale della Cassazione, con la
sentenza n. 10451 del 6 marzo 2026 ha stabilito che risponde a titolo di
concorso nei reati di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter cod.
pen.) e di frode informatica (art. 640-ter cod. pen.) il soggetto che, pur non
intervenendo direttamente nella fase tecnica di violazione dei sistemi delle
piattaforme televisive a pagamento, rivende a fine di lucro codici di accesso e
smart card pirata, quando tale condotta costituisce parte integrante di un
disegno criminoso unitario, attuato in accordo con gli autori degli accessi
abusivi, e funzionale alla fruizione indebita dei servizi cifrati da parte di
una pluralità di utenti.
ININFLUENTE IL SERVIZIO PRE-RUOLO NELLA SCUOLA PARITARIA
Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico
dei docenti della scuola statale, il servizio pre-ruolo prestato presso le
scuole paritarie - secondo l’ordinanza n. 4327 del 26 febbraio 2026 della
Sezione Lavoro della Cassazione - non è riconoscibile, in ragione della non
omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto
a quello delle scuole statali e degli istituti pareggiati, diversità che
giustifica il differente trattamento del servizio pre-ruolo in assenza di una
norma di legge che consenta tale riconoscimento.
MALTRATTAMENTI NEI CONFRONTI DEL CONIUGE SEPARATO
Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non
quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge
che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di
fatto o legale, in quanto il coniuge resta persona della famiglia fino allo
scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla
convivenza. È quanto ha deciso la Sesta Sezione Penale della Cassazione con la
sentenze n. 7357 depositata il 24 febbraio 2026.
SE I MALTRATTAMENTI CONCORRONO CON IL SEQUESTRO DI
PERSONA
La Sesta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza
n. 40824 depositata il 19 dicembre 2025, ha ritenuto configurabile il concorso
tra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e quello di
sequestro di persona, nel caso in cui la condotta di sopraffazione, privativa
della libertà della persona offesa, non si esaurisca nell'abituale coercizione
fisica e psicologica propria dei maltrattamenti, ma assuma autonoma valenza e
ulteriore disvalore, risultando idonea a determinare, per un tempo apprezzabile,
un'arbitraria compressione, pur non assoluta, dell'altrui libertà di movimento.
La Corte ha pertanto ritenuto immune da censure la decisione con cui si era
affermata la penale responsabilità in ordine ad entrambi i delitti di imputati
che avevano determinato il forzato isolamento domestico della parte lesa,
anziana e gravemente malata, limitandone per lunghi periodi la libertà di
movimento e sottoponendola ad un costante controllo.
QUANDO CONTRIBUTI E SOVVENZIONI
In tema di Iva, i contributi o sovvenzioni pubbliche
erogati a favore di un operatore economico sono imponibili solo se costituiscono
il corrispettivo, integrale o parziale, di specifiche operazioni di cessione di
beni o prestazione di servizi, incidendo direttamente sul prezzo praticato ai
terzi fruitori, che ne beneficiano mediante una proporzionale riduzione del
corrispettivo; non è sufficiente che il finanziamento incida genericamente sui
costi dell'impresa, né sussiste il richiesto nesso diretto quando il servizio è
rivolto ad una collettività indifferenziata di potenziali utenti e la
compensazione è calcolata senza riferimento all'identità e al numero degli
utilizzatori (Cassazione, Quinta Sezione Civile., 23 marzo 2026, n. 6969).
CONDOTTE PLURIME ESCLUDONO LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL
FATTO
Una persona, spacciandosi per appartenente alla Polizia di Stato, aveva indotto i rappresentanti di un ente ecclesiastico a sottoscrivere un abbonamento da 80 Euro per una rivista delle forze di polizia in realtà distribuita gratuitamente e tentato, senza riuscirci, con le stesse modalità e per la stessa causale, di farsi consegnare del denaro da una religiosa. La Seconda Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza n. 10573 depositata il 19 marzo 2026, ha argomentato che secondo l'art. 131-bis, comma 1, cod. pen. la causa di non punibilità presuppone necessariamente non solo la particolare tenuità dell'offesa ma anche la non abitualità del comportamento, stabilendo che il comportamento è abituale, tra gli altri casi, quando l'agente abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
È REATO NON RISPETTARE L’ACCORDO SULLE VISITE AI FIGLI
Commette il reato di mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice, punito dall'art. 388 cod. pen., il genitore che, in
violazione delle modalità di affidamento e del diritto di visita del figlio
minore, si astenga dall'osservare un accordo raggiunto tra i genitori in sede
civile e recepito dal giudice ai sensi dell'art. 337-ter cod. civ.; in base alla
sentenza n. 9930 del 26 gennaio 2026 della Sesta Sezione Penale della
Cassazione, tale accordo, una volta fatto proprio dal provvedimento giudiziario,
va considerato atto cogente e vincolante per le parti.
SE L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO NON SI TROVA
Ad avviso del Tribunale di Vallo della Lucania (sentenza
del 7 gennaio 2026, r.g. n. 1307/25) non può considerarsi inadempiente la scuola
che, in un ristretto lasso di tempo, pur avendo fatto quanto possibile per
assumere una figura professionale che avesse le caratteristiche per svolgere
attività di sostegno, abbia coscientemente scelto di fornire all'alunno un
insegnante non specializzato, per non lasciare il minore privo di tutela e
sorveglianza, realizzando così il cosiddetto
«accomodamento
ragionevole».
REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE DEL CONIUGE DIVORZIATO
La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso
di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata
ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica
dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con
quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza
prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno
divorzile. Il maggior rilievo attribuito al criterio correttivo costituito
dall'entità dell'assegno di divorzio comporta sì la mitigazione al ribasso della
percentuale di partecipazione alla pensione derivante dalla mera applicazione
del criterio della durata dei rispettivi matrimoni ma non sino al punto di
instaurare una rigida corrispondenza tra entità dell'assegno divorzile e valore
economico della quota di partecipazione del coniuge divorziato alla pensione di
reversibilità, perché ciò significherebbe l'esautorazione del criterio temporale
espressamente previsto dal legislatore con carattere di rilievo primario
(Cassazione, Sezione Lavoro, 22 febbraio 2026, n. 3955).
GARA AUTOMOBILISTICA
«CLANDESTINA»
DI VELOCITÀ
La giovane età e l'incensuratezza dell’imputato, così
come il suo inserimento nel tessuto sociale in virtù dell'attività lavorativa
svolta, non rilevano ai fini del riconoscimento del beneficio di non punibilità
per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) se il giovane aveva
superato i limiti di velocità ed era impegnato nella partecipazione a una
competizione sportiva con veicoli a motore non autorizzata. Lo ha deciso la
Quarta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 8032 pubblicata il 2
marzo 2026.
PRESCRIZIONE PENALE E MODELLO ORGANIZZATIVO
La Seconda Sezione Penale della Cassazione nella sentenza
n. 5923 del 20 gennaio 2026 ha argomentato che quando la responsabilità
amministrativa di una persona giuridica è dichiarata sulla base di un reato
presupposto ormai prescritto, il giudice è tenuto a procedere ad un’autonoma
verifica della sussistenza dei presupposti dell'illecito amministrativo,
accertando la sussistenza del fatto di reato in via incidentale e la presenza
dei criteri di imputazione oggettiva dell'interesse e/o vantaggio, oltre ogni
ragionevole dubbio.
ESTORSIONE IN DANNO DEI LAVORATORI SOTTORETRIBUITI
La Seconda Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 11253 del 26 febbraio 2026 ha deciso che integra il delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.), e non quello meno grave di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.), la condotta del datore di lavoro - o di chi per lui operi in posizione apicale o di capo squadra - che, nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, costringa sistematicamente i dipendenti ad accettare retribuzioni deteriori, orari e condizioni lavorative gravose, mediante la minaccia (anche implicita o larvata) del licenziamento o dell'allontanamento dal cantiere, conseguendo in tal modo un ingiusto profitto corrispondente al risparmio sui costi del lavoro e causando un correlativo danno patrimoniale alle vittime.
LA DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Si legge nell’ordinanza n. 32328 depositata dalla Prima
Sezione Civile della Cassazione l’11 dicembre 2025 che l’adozione del
provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, come emerge dalla
lettura in combinato disposto degli artt. 330 («il
giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il
genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri
con grave pregiudizio del figlio»)
e 333 cod. civ., costituisce la soluzione estrema, adottabile qualora la
condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo
ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque
idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto
familiare d'origine. Il giudice nel pronunciarsi in ordine alla decadenza deve
esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero,
attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze
genitoriali, con riferimento all’elaborazione, da parte dei genitori, di un
progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità
caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con
l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi
territoriali.
QUANDO LA CHAT DI CLASSE È VEICOLO DI DIFFAMAZIONE
La divulgazione di un messaggio in una chat di classe,
che include una pluralità di persone, integra il reato di diffamazione, a meno
che sia dimostrato in modo certo che il messaggio non sia stato letto dai
destinatari (Cassazione, Quinta Sezione Penale, 19 novembre 2025, n. 39414).