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Lo Studio pubblica le «newsletter», che illustrano le principali novità giuridiche ed amministrative nei campi che interessano la propria  clientela, cui esse sono riservate ed a cui vengono rimesse gratuitamente. I contributi scientifici, tecnici e divulgativi, redatti a cura dei singoli dipartimenti dello Studio, sono di proprietà dei rispettivi Autori, soci o associati dello Studio. A cadenza più ravvicinata sono, invece, inviate le «flashnews», che informano in modo essenziale sulle più recenti interpretazioni giurisprudenziali e amministrative attinenti alle materie trattate nelle newsletter. Le informazioni che si evincono dalle newsletter e dalle flashnews non costituiscono ovviamente espressione di attività professionale, sicché lo Studio non può ritenersi responsabile per qualsiasi uso fattone in carenza della richiesta di uno specifico parere. In questa sezione viene pubblicata periodicamente l'ultima flashnews inviata.

AGOSTO 2024

LA SORTE DEI RAPPORTI DI LAVORO NEL CAMBIO APPALTO

Nel caso di cambio gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice e azione per l'accertamento e dichiarazione del diritto d'assunzione presso l'azienda subentrante, non si è in presenza d'alcuna azione diretta a contrastare fenomeni interpositori o comunque contitolarità del rapporto lavoro; si tratta invece d'un semplice avvicendamento nella gestione dell'appalto che il CCNL disciplina prevedendo specifiche condizioni affinché l'impresa subentrante assuma ex novo il personale precedentemente impiegato dall'impresa cessante. procedura di cambio appalto che consenta all’impresa subentrante di effettuare una storta di cherry picking nella scelta dei lavoratori da assumere in occasione del subentro nei servizi. Anche se non è stato siglato un accordo sindacale nella fase di informazione e consultazione prevista dal contratto collettivo, l’impresa subentrante è tenuta a spiegare attraverso quali criteri selettivi ha individuato i lavoratori da assumere per la gestione dell’appalto. Ad avviso della Sezione Lavoro della Cassazione (ordinanza n. 18114 del 2 luglio 2024) la procedura collettivamente disciplinata di cambio appalto non consente all’impresa subentrante di effettuare una storta di selezione «fior da fiore» nella scelta dei lavoratori da assumere in occasione del subentro nei servizi appaltati, dovendo invece esporre attraverso quali criteri selettivi, misurabili e trasparenti, ha individuato i lavoratori da assumere per la gestione dell’appalto.

IMMOBILI: PRELIMINARE VALIDO SE ESISTE IL TITOLO URBANISTICO

In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la validità del contratto non è condizionata dalla conformità, o meno, della costruzione al titolo urbanistico menzionato in esso, purché tale titolo esista e sia riferito all'immobile oggetto del contratto: eventuali difformità edilizie rilevanti ai fini della validità del negozio ricadono nel vizio di cui all'art. 1489 cod. civ., che consente al compratore, che non ne abbia avuto conoscenza, di domandare la risoluzione del contratto oppure la riduzione del prezzo (Cassazione, Seconda Sezione Civile, 21 giugno 2024, n. 17148).

IL RIFIUTO DI TRASFORMARE IL FULL TIME IN PART TIME

La Sezione Lavoro della Cassazione, nella sentenza n. 18547, pubblicata l’8 luglio 2024, ha affermato che il licenziamento motivato dall’esigenza di trasformazione del part time in full time va ritenuto ingiustificato, perché adottato in violazione dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, il quale dispone che «il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento».

RESPONSABILITÀ MEDICA E NESSO DI CAUSALITÀ

La Terza Sezione Civile della Cassazione nella sentenza n. 16753 del 17 giugno 2024 ha argomentato che, in tema di responsabilità medica, è configurabile il nesso causale tra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi.

LAVORO NOTTURNO E SORVEGLIANZA SANITARIA

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 20 giugno 2024, C-367/23) ha stabilito che la normativa dell’Unione (art. 9, par. 1, lett. a, direttiva 2003/88) dev’essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale in forza della quale il diritto del lavoratore notturno ad ottenere un risarcimento è subordinato alla condizione che costui fornisca la prova del danno patito a seguito della violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni nazionali che attuano tale disposizione prevedendo che i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute prima della loro assegnazione e, in seguito, a intervalli regolari.

LA SOLA GENITORIALITÀ CONDIVISA NON GENERA RAPPORTI FAMILIARI

Secondo la sentenza n. 26263, depositata il 4 luglio 2024 dalla Sesta Sezione Penale della cassazione, il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) sussiste sia nei nuclei familiari fondati sul matrimonio, sia nelle relazioni sentimentali che implicano l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale. La comune genitorialità condivisa, invece, non può costituire, da sola, presupposto per ritenere esistente un rapporto familiare tra agente e persona offesa, se non accompagnata da una significativa convivenza more uxorio o da una comunanza di vita e affetti. L'esistenza del rapporto formale (matrimonio) o informale (comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e duratura comunanza d'affetti) è necessaria per l'integrazione del reato di maltrattamento in famiglia

LE AZIONI DEL LAVORATORE IN CASO DI OMISSIONE CONTRIBUTIVA

La Sezione Lavoro della Cassazione nell’ordinanza n. 11730 del 2 maggio 2024 ha stabilito che il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'Inps.

LA REVOCA DEL LICENZIAMENTO

La revoca del licenziamento costituisce un diritto potestativo del datore di lavoro, che determina il ripristino del rapporto senza necessità di una manifestazione di volontà da parte del lavoratore e senza che essa sia fonte di risarcimento del danno. L’ordinanza n. 16630, depositata dalla Sezione Lavoro della Cassazione il 14 giugno 2024, chiarisce che la revoca, per provocare l'effetto ripristinatorio del rapporto, dev’essere effettuata entro il termine massimo di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del licenziamento e che è sufficiente il suo invio nel termine prescritto, senza necessità che anche la ricezione da parte del lavoratore avvenga nel medesimo termine.

L’ABUSO DEL «SUPERBONUS»

La Seconda Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 28064 depositata il 12 luglio 2024, ha fatto «il punto» sui reati commessi nell’utilizzo del «superbonus». Le frodi generate dall'abuso di questa agevolazione fiscale possono - in astratto - essere dirette sia nei confronti delle banche che dello Stato, con condotte concorrenti. Le stesse generano un profitto identificabile sia nel denaro derivante dalla monetizzazione del credito, sia nella proiezione cartolare di tale credito, ceduto alle banche. Tanto il credito di imposta che il suo correlato nummario - ovvero il denaro generato dalla sua liquidazione - costituiscono il profitto della truffa, in quanto sono stati direttamente generati dalla condotta illecita e, come tali, possono essere sia oggetto di sequestro preventivo, funzionale a garantire la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen., sia oggetto di sequestro preventivo impeditivo, funzionale ad evitare I ‘utilizzo del credito inesistente e, dunque, ad impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato. Nel primo caso, la buona fede degli istituti di credito cessionari è del tutto irrilevante quando il sequestro cautelare è impeditivo; nella seconda ipotesi rileva, invece, nel caso in cui il sequestro sia funzionale a garantire la confisca, dato che, in previsione della possibile definitività del vincolo, è necessario verificare se la banca è vittima della frode, dunque titolare di un diritto alla restituzione, o se, essendo concorrente nel reato, è esposta ad un’ablazione definitiva.

DANNI DA RECESSO NEL FRANCHISING

In tema di contratti, come nel franchising a tempo determinato anche nel caso di contratto di franchising a tempo indeterminato risulta contrario a buona fede, ed in ultima analisi abusivo ed arbitrario, il recesso dell'affiliante prima del decorso della durata minima di almeno tre anni, dato che questo periodo costituisce il lasso di tempo minimo sufficiente, nella specie, all'ammortamento dell'investimento da parte dell'affiliato (Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 11737 del 2 maggio 2024).

QUANDO SI PERFEZIONA IL DIRITTO DEL MEDIATORE AL COMPENSO

Nell’ordinanza n. 16973 del 20 giugno 2024 la Seconda Sezione Civile della Cassazione chiarisce che il mediatore ha diritto alla provvigione qualora le parti concludano l'affare, senza che possa assumere rilievo la veste giuridica da costoro prescelta, ma solo il raggiungimento dello scopo economico, per perseguire il quale esse avevano dato incarico al mediatore (nella specie, era stato conferito al mediatore l’incarico di adoperarsi per la vendita di un immobile, mentre le parti hanno poi realizzato l’obiettivo economico trasferendo l’intera quota di partecipazione sociale della società proprietaria dell’immobile).

LA NOZIONE GIUSLAVORISTICA DI «INSUBORDINAZIONE»

In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori ma, secondo la Sezione Lavoro della Cassazione (ordinanza n. 18296 del 4 luglio 2024), ricomprende qualsiasi comportamento idoneo a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale.

LA VERBALIZZAZIONE NON DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA SEDUTA

La Settima Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5714 del 28 giugno 2024 ha ribadito il principio per il quale la redazione del verbale di una seduta di un organo collegiale non deve necessariamente avvenire contemporaneamente allo svolgimento dell’adunanza oggetto di verbalizzazione; il che comporta la conseguenza che la tardiva redazione e sottoscrizione del verbale non rende illegittimo il provvedimento deliberato. Ciò si spiega con la necessità di non fare confusione tra la manifestazione di volontà, che costituisce il contenuto della deliberazione, e la verbalizzazione che riproduce tale manifestazione.

IL WHISTLEBLOWING NON AUTORIZZA INVESTIGAZIONI IMPROPRIE

La tutela del dipendente che segnala illeciti altrui lo salvaguarda dalle sanzioni disciplinari o da reazioni ritorsive conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce, ad avviso della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 17715 del 27 giugno 2024),  un'esimente per gli autonomi illeciti che egli abbia commesso. La registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, può essere legittima se vi è una necessità difensiva e se l'utilizzo della registrazione avviene solo in funzione del perseguimento di tale finalità. Il whistleblowing non autorizza improprie attività investigative o la violazione dei limiti posti dalla legge nella raccolta di informazioni sull'illecito segnalato.

LA CARTELLA CLINICA È UN ATTO PUBBLICO

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime riservato agli atti pubblici dagli articoli 2699 e seguenti del codice civile, sicché fanno piena prova fino a querela di falso per quanto attiene all’indicazione delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento; la prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere, invece, fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione annotate nella cartella clinica.

LA DEDUCIBILITÀ DELL’IRAP

La Quinta Sezione Civile della Cassazione ha chiarito che, ai fini Irap, la determinazione della base imponibile trova la sua disciplina nell'art. 5 D.Lgs. n. 446/1997, con la conseguenza che non si applica l'art. 164 del testo unico sull’imposta dei redditi ed il conseguente limite di deducibilità dei costi del 20%.

L’ASSICURATO DEVE AVVISARE L’ASSICURATORE DEL SINISTRO

Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi del successivo art. 1915, nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo; in entrambe le fattispecie - afferma la Terza Sezione Civile della Cassazione nell’ordinanza n. 19071 dell’11 luglio 2024 - l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto.

 L’UTILIZZO FRAUDOLENTO DEI PERMESSI «LEGGE 104»

L’ordinanza n. 11999 del 3 maggio 2024, depositata dalla Sezione Lavoro della Cassazione, riafferma che il comportamento del dipendente che si avvalga dei permessi di cui all’art.. 33 della L. n. 104/1992, per attendere ad esigenze diverse da quelle di cura alla persona assistita, integra l'abuso del diritto e viola i princìpi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

 L’ESENZIONE IMU SULL’ABITAZIONE PRINCIPALE

In tema di Imu, la Quinta Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 19684 del 17 luglio 2024, ha deciso che l'esenzione prevista per l'abitazione principale richiede la sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale, non solo del possessore dell'immobile, ma anche del suo nucleo familiare. Pertanto, nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la loro residenza e dimora abituale in immobili diversi situati in Comuni diversi, spetta l'esenzione solo per un immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.

 È RISCHIOSO SPEDIRE GLI ASSEGNI ANCHE SE NON TRASFERIBILI

La spedizione per posta ordinaria di un assegno munito di clausola d'intrasferibilità costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando l'esposizione volontaria ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole comuni prudenza e del dovere agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda (Cassazione, Prima Sezione Civile.. 17 luglio 2024, n. 19657).

IL CRITERIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI

Ha stabilito la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5741 del 28 giugno 2024 che, in sede di applicazione del principio di rotazione, l'invito rivolto al gestore uscente non può essere giustificato esclusivamente sulla base di un giudizio positivo alla luce del grado di soddisfazione maturato nello svolgimento del precedente rapporto contrattuale, sia perché la legge non contempla tale limite applicativo (mentre un riferimento alla «accurata esecuzione del precedente contratto», quale elemento che giustifica l'affidamento al precedente gestore, è attualmente contenuto nell'art. 49 D.Lgs. n. 36/2023), sia perché il criterio di rotazione prescinde dal merito professionale del precedente gestore, non è diretto a garantire che alla procedura partecipino i migliori offerenti ma che i migliori non diventino anche i monopolisti di fatto di quel segmento di mercato (mentre può essere sufficiente a giustificare il mancato invito del precedente affidatario, un eventuale giudizio negativo, anche se il numero di operatori reperibili sul mercato sia inferiore a quello di legge). (Conferma T.A.R. Calabria, Sez. I, 11 luglio 2023, n. 1019).

LA TRUFFA CONTRATTUALE

La Seconda Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza n. 25283 depositata il 26 giugno 2024, ha argomentato che la truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente pone in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto, risultati rilevanti al fine della sua conclusione e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo, che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni.

IMMOBILI: DEMOLIZIONE E DI COSTRUZIONE DI TRAMEZZI INTERNI

La sentenza n. 809 del 17 gennaio 2024, depositata dalla Seconda Sezione Stralcio del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, ha ribadito che i lavori consistenti in opere di demolizione e di costruzione di tramezzi interni ben possono rientrare nella categoria degli interventi edilizi liberi i quali, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico Edilizio, non richiedono alcun titolo autorizzatorio, essendo sufficiente la mera comunicazione di inizio attività, ferma la presentazione del relativo progetto asseverata da un tecnico abilitato e salva denuncia di fine lavori.

LA MANCATA APPLICAZIONE DEL CCNL PUÒ COSTITUIRE ESTORSIONE

Secondo la Seconda Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 7128 del 16 febbraio 2024) integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate.