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cura dei singoli dipartimenti dello Studio, sono di proprietà dei rispettivi
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LA PERDITA DELLA CAPACITÀ DI LAVORO CASALINGO
La lesione della capacità di lavoro casalingo integra un
danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa specifica, autonomo
rispetto al danno biologico. Tale danno deve essere risarcito qualora risulti
accertato che la vittima svolgeva attività domestica e che la sua capacità è
stata compromessa, in tutto o in parte, senza che sia necessaria la prova di
essersi dovuta avvalere dell'ausilio di collaboratori domestici o di avere
affrontato spese sostitutive. La quantificazione, secondo quanto deciso dalla
Terza Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 24221 del 29 luglio
2026, avviene in via equitativa.
La Terza Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza
n. 24382 del 2 agosto 2026 ha stabilito che l'art. 337-sexies cod. civ. non
attribuisce al figlio - neppure se maggiorenne e non autosufficiente o affetto
da disabilità - un autonomo diritto al godimento della casa familiare, ma
configura un diritto personale di godimento in capo al genitore convivente,
quale strumento di tutela dell'interesse della prole. Ne consegue che, cessata
la convivenza del figlio con il genitore assegnatario, ovvero venendo meno il
titolo di quest'ultimo (anche per rinuncia o trasferimento ad altra abitazione),
il figlio non può vantare un proprio titolo alla permanenza nell'immobile.
La Quarta Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma,
presieduta dalla dott.ssa Garzia, nella sentenza n. 2753 del 20 maggio 2026 ha
affermato che la responsabilità del committente che affidi l’esecuzione di
lavori all’interno della propria azienda per i danni alla salute subiti da una
dipendente dell’appaltatore deriva dagli obblighi di garanzia su di esso
gravanti ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. e ben può concorrere con quella
dell’appaltatore in via di solidarietà. La responsabilità del committente per
l'inosservanza delle misure di tutela delle condizioni di lavoro si fonda sul
presupposto dell'obbligo, a carico dello stesso, di adottare tutte le misure
necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, nonché di
cooperare nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi
connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata.
L’obbligo di mantenimento dei figli minori grava in via
primaria e integrale sui genitori; quello degli ascendenti ha natura sussidiaria
e subordinata. Pertanto, secondo quanto affermato dalla Sesta Sezione Penale
della Cassazione nella sentenza n. 27516 del 1° luglio 2026, ai fini della
responsabilità penale dei nonni per il reato di violazione degli obblighi di
assistenza familiare, punito dall’art. 570, secondo comma, cod. pen., non è
sufficiente il mero inadempimento del genitore obbligato né il solo richiamo al
titolo civile che impone un contributo di mantenimento, dovendo il giudice
verificare in concreto: a) l'effettiva insufficienza dei mezzi economici di
entrambi i genitori; b) la conseguente necessità dell'intervento economico degli
ascendenti; c) l'incidenza dell'omesso versamento sulla mancanza dei mezzi di
sussistenza del minore.
LA PROVA AEROFOTOGRAMMETRICA DEGLI ABUSI EDILIZI
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza
n. 5710 del 15 luglio 2026 ha stabilito che qualora l'amministrazione disponga
l'annullamento in autotutela di un permesso di costruire, ritenendo mendaci le
dichiarazioni sulla consistenza del manufatto preesistente, l'accertamento
tecnico svolto mediante verificazione - anche sulla base di aerofotogrammetrie,
mappe catastali e titoli di provenienza - costituisce valido fondamento
istruttorio dell'azione amministrativa se dimostri il disallineamento tra dati
dichiarati, risultanze catastali e realtà di fatto.
DISCRIMINATORIO L’ORARIO RIDOTTO PER L’ALUNNO DISABILE
È discriminatoria, ai sensi dell'art. 2 L. n. 67/2006, la
condotta della scuola dell'infanzia paritaria che imponga, in via costante e per
motivi organizzativi (quali l'insufficienza delle ore di sostegno o di
assistenza), la riduzione dell'orario di frequenza scolastica di un alunno con
handicap grave, costringendolo a lasciare la scuola prima del termine delle
lezioni rispetto ai compagni normodotati, poiché ciò comporta una compressione
del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica (Cassazione, Prima
Sezione Civile, 16 luglio 2026, n. 23363).
L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO DI UN BAMBINO
La Sezione Lavoro della Cassazione nell’ordinanza n.
24402 del 3 agosto 2026 ha stabilito che ai fini del riconoscimento
dell'indennità di accompagnamento (art. 1 della L. n. 18/1980) rileva non solo
l'assoluta impossibilità di compiere tutti gli atti quotidiani della vita, ma
anche l'impossibilità di compiere un singolo atto, purché essenziale, quotidiano
e inerente in modo costante alla persona, tale da incidere sulla salvaguardia
della condizione psicofisica e sulla possibilità di svolgere gli altri atti
della vita giornaliera. In applicazione di questo principio di carattere
generale la Corte ha deciso che, in presenza di minori affetti da diabete che
necessitino di assistenza permanente per la terapia insulinica e il controllo
glicemico, il giudice deve verificare se l'assistenza richiesta sia, per
intensità e modalità, diversa e più gravosa di quella normalmente necessaria ad
un bambino sano della stessa età.
LA RESPONSABILITÀ NEI TAMPONAMENTI A CATENA
La Terza Sezione Civile della Cassazione nell’ordinanza
n. 22698 del 5 luglio 2026 ha chiarito la distinzione tra le differenti ipotesi
di tamponamento a catena: tra veicoli in movimento o tra veicoli facenti parte
di una colonna in sosta. Nel primo caso trova applicazione l'art. 2054, secondo
comma, cod. civ., con conseguente presunzione di colpa in uguale misura di
entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato),
fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo
antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il
possibile per evitare il danno. Nel secondo caso, vale a dire di scontri
successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile
degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate,
tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna.
LE MOLESTIE SESSUALI NELL’AMBIENTE DI LAVORO
L’art. 2087 cod. civ. obbliga il datore di lavoro di una
lavoratrice fatta oggetto di molestie sessuali ad assumere un comportamento atto
a reprimere l’abuso, risultando al fine inidonee - come stabilito dal Giudice
del Lavoro dott. Antonio Tizzano, del Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4508
del 15 aprile 2026 – sia le azioni volte ad informare i lavoratori del divieto
di porre in essere siffatti comportamenti contenuto nel regolamento interno
aziendale, trattandosi di azioni con funzione preventiva, sia i semplici
richiami verbali rivolti ai colleghi di lavoro di non usare espressioni
sconvenienti o offensive sul luogo di lavoro, in mancanza di un intervento
disciplinare. Quanto alla mancata attivazione da parte del datore di lavoro di
procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti molestatori, la condotta
consistente in molestie sessuali verso colleghi di lavoro, aggravata cioè dal
contesto lavorativo, integra gli estremi dell’infrazione disciplinare, poiché il
rispetto della dignità dei colleghi e l'adesione ai princìpi di non
discriminazione e tutela contro le molestie sessuali sono valori radicati
nell'ordinamento e nella coscienza sociale, legittimando finanche la sanzione
espulsiva (Cass. 10 marzo 2025, n. 6345). Tanto più che siffatte molestie, se
poste in essere sul luogo di lavoro in danno di lavoratori, sono riconducibili
nella fattispecie di maltrattamenti contro familiari prevista dall'art. 572 cod.
pen.
IL COLLOCAMENTO DEL MINORE IN COMUNITÀ
Il collocamento in comunità e la correlata limitazione
della responsabilità genitoriale costituiscono misura di
«extrema ratio»,
adottabile solo in presenza di un pregiudizio attuale e concreto per il minore,
non altrimenti rimovibile mediante interventi di sostegno e misure meno
invasive. Ne consegue - si legge nell’ordinanza n. 23759 adottata il 22 luglio
2026 dalla Prima Sezione Civile della Cassazione - che il giudice deve fondare
la decisione su fatti specifici e oggettivamente verificabili, attinenti alle
relazioni genitore-figlio e al rischio di nocumento per il minore, non essendo
sufficiente il generico richiamo a criticità o scarsa collaborazione del
genitore con i servizi sociali né valutazioni sommariamente diagnostiche non
ancorate a puntuali elementi fattuali.
COLPA MEDICA: NE RISPONDE SEMPRE LA STRUTTURA
La Cassazione con l’ordinanza 9949 del 17 aprile 2026 ha
stabilito che l’azione di rivalsa o di regresso che una struttura sanitaria,
chiamata a rispondere di un danno arrecato a un paziente, può far valere nei
confronti dei medici o degli altri professionisti incaricati delle cure è
limitata ai casi di colpa grave. La L. n. 24/2017, modificando il regime della
responsabilità civile sanitaria, ha indirizzato le domande di risarcimento verso
le strutture sanitarie, gravate da responsabilità contrattuale o, quando
assicurate, verso le compagnie che coprono il rischio, assoggettate all’azione
diretta da parte del danneggiato.
AMBITO DEL TERZO CONDONO EDILIZIO
La Seconda Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza
n. 5697 del 15 luglio 2026 ha stabilito che nel
«terzo condono»
edilizio (D.L. n. 269/2003) le opere abusive realizzate in aree assoggettate a
vincolo paesaggistico o idrogeologico sono suscettibili di sanatoria
esclusivamente se riconducibili agli interventi minori di restauro, risanamento
conservativo e manutenzione straordinaria (nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 al D.L.
citato), purché conformi agli strumenti urbanistici e munite di parere
favorevole dell'Autorità preposta al vincolo; sono invece in ogni caso
insanabili gli abusi maggiori di cui ai nn. 1, 2 e 3 del medesimo allegato 1
(nuove costruzioni, ristrutturazioni con aumento di superficie o volume, e così
via), anche quando il vincolo comporti soltanto inedificabilità relativa e
l'opera risulti urbanisticamente conforme.
IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO
La Prima Sezione Civile della Cassazione nell’ordinanza
n. 23242 del 15 luglio 2026 ha ribadito che il beneficiario dell’amministrazione
di sostegno conserva, per tutta la durata del giudizio, la capacità processuale
e la facoltà di scegliere un difensore di fiducia, non potendo essere
rappresentato nel giudizio dall’amministratore di sostegno; ne consegue che nei
procedimenti relativi alla nomina, sostituzione o revoca dell’amministratore il
beneficiario dev’essere considerato parte processuale, con obbligo di
notificargli gli atti di impulso e di garantirne la partecipazione a pena di
nullità.
DIVIETO DI AVVICINAMENTO: IRRILEVANTE IL CONSENSO DELLA
VITTIMA
Secondo la Sesta Sezione Penale della Cassazione
(sentenza n. 27223 del 18 giugno 2026) integra il delitto di violazione del
divieto di avvicinamento (art. 387-bis cod. pen.) la condotta dell'imputato che,
consapevole di essere sottoposto a tale misura cautelare, si rechi presso
l'abitazione della persona offesa, a nulla rilevando, quanto alla sussistenza
del dolo generico, il consenso o il perdono della vittima, la remissione di
querela o il clima sereno riscontrato nei rapporti tra gli interessati, poiché
le misure cautelari non sono nella disponibilità né dell'autore né della persona
offesa e sono poste a presidio di un interesse pubblico alla sicurezza e alla
tutela effettiva della vittima.
I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti
in famiglia non è richiesto che la persona offesa versi in uno stato di totale
sudditanza psicologica o di completa annichilazione della volontà: è sufficiente
una condotta abituale, composta da plurimi atti vessatori (offese, minacce,
percosse, lesioni, umiliazioni, privazioni) concretamente idonei a ledere
l’integrità psico-fisica della vittima e a cagionarle sofferenze o privazioni,
restando irrilevante il grado di capacità di reazione o di resistenza della
stessa e le sue scelte di permanere o di tornare alla convivenza. Lo ha
stabilito la Sesta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 26582
depositata il 15 luglio 2026.
IL GENITORE OSSESSIVO PERDE L’AFFIDAMENTO DEL FIGLIO
La Prima Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza
n. 23253 del 15 luglio 2026 ha ritenuto legittimo l’affidamento esclusivo ad un
genitore e la previsione di incontri protetti con l’altro quando la corte di
merito accerti, anche sulla base delle risultanze dei servizi sociali, che la
condotta di quest’ultimo – caratterizzata da ossessiva e rigida convinzione
dell’esistenza di abusi sessuali non suffragati da riscontri obiettivi, da
pressioni continue sul minore e dalla ricerca di prove mediante interpretazione
patologizzante di normali comportamenti infantili – arreca un concreto
pregiudizio evolutivo al figlio, sino al rischio di alienazione della figura
paterna e di costruzione di un’identità fondata su una vittimizzazione
inesistente.
LA RAPPACIFICAZIONE NON ESCLUDE IL REATO DI ATTI
PERSECUTRI
La Quinta Sezione Penale della Cassazione nella sentenza
n. 26334/26 depositata il 14 luglio 2026 ha argomentato che la perdurante
conflittualità nella relazione sentimentale, caratterizzata da reciproca
gelosia, alternanza di rotture e rappacificazioni e apparente acquiescenza della
persona offesa, non esclude la configurabilità del reato di atti persecutori
(art. 612-bis cod. pen.) né incide sull’evento di grave e perdurante stato
d’ansia o di mutamento delle abitudini di vita, quando le condotte
dell’imputato, complessivamente considerate, si traducano in ripetute minacce,
aggressioni e perdite di controllo tali da comprimere la libertà di esplicazione
della personalità della vittima nella vita sociale.
Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con la sentenza
n. 1138 del 10 giugno 2026 ha confermato che i messaggi Whatsapp e gli Sms
conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova
documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la loro
riproduzione fotografica. Ha perciò stabilito la piena utilizzabilità dei
messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi
screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli
stessi (in tale senso si erano già pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione
con la sentenza n. 11197 del 27 aprile 202). In tema di efficacia probatoria dei
documenti informatici, il messaggio di posta elettronica e i messaggi Whatsapp
costituiscono documenti elettronici contenenti la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti i quali, seppure privi di firma,
rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di
cui all’art. 2712 cod. civ. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle
cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca
la conformità alle cose o ai fatti medesimi. Al fine di superare l'efficacia
probatoria di tali documenti, il disconoscimento dev’essere specifico e indicare
il reale contenuto dell'originale che si assume difforme dalla copia depositata,
non essendo sufficiente una contestazione generica o limitata alla sola
utilizzabilità processuale del documento.
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del
minore, la Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 24452 del 5
agosto 2026, ha argomentato che il giudice deve accertare l’attualità e la
sussistenza di comportamenti gravemente pregiudizievoli e non recuperabili,
verificando l’impossibilità di un recupero delle capacità genitoriali in tempi
compatibili con i bisogni evolutivi del minore, nonché l’infruttuosità delle
misure assistenziali e di sostegno disponibili e l’assenza di parenti idonei.
CO.CO.CO.: ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE,
CONSEGUENZE
Quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolve
per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere
dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l'azione per
l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile
nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di
cui all'art. 32, comma 3, lett. b, L. n. 183/2010, poiché il regime in questione
si applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle
ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a
contestare o confutare. All'accertamento della subordinazione del rapporto per
il medesimo motivo non consegue, ad avviso della Sezione Lavoro della Cassazione
(sentenza n. 24479 del 5 agosto 2026), l'applicazione dell'indennità
risarcitoria forfettaria prevista dallo stesso art. 32 al comma 5.
LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ ALLA MANSIONE
In caso di licenziamento per sopravvenuta impossibilità
della prestazione lavorativa a causa di infermità permanente del lavoratore, il
datore di lavoro ha l'onere di provare non solo l'inidoneità fisica del
lavoratore, ma anche l'impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o
inferiori nell'ambito dell'intera struttura aziendale, comprese le possibili
soluzioni organizzative utili a salvaguardare il posto di lavoro secondo
principi di buona fede e ragionevolezza (Cassazione, Sezione Lavoro, 3 marzo
2026, n. 4722)., Il datore di lavoro ha quindi l'onere di fornire la prova: a)
delle attività svolte in azienda; b) dell'inidoneità fisica del lavoratore; c)
dell'impossibilità di assegnarlo a mansioni, equivalenti o inferiori,
compatibili con il suo stato di salute. Con precedente decisione (sentenza n.
4624 del 2 marzo 2026) la medesima Sezione aveva affermato che la dichiarazione
di inidoneità da parte del medico competente non esonera il datore di lavoro dal
risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, poiché la
responsabilità del datore di lavoro persiste, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ.,
anche per fatti dolosi o colposi degli ausiliari, il che renderebbe necessario
che il datore proceda ad ulteriori verifiche, avvalendosi di certificazioni
provenienti da enti o strutture pubbliche o ricorrendo alle competenti Asl.
LA REVOCA DELLA RINUNCIA ALL’EREDITÀ NON PUÒ ESSERE
TACITA
La rinuncia all'eredità, atto unilaterale recettizio
soggetto alla forma solenne della dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere
ed iscritta nel registro delle successioni, non è suscettibile di revoca tacita:
è pertanto inammissibile, come ha deciso la Quinta Sezione Civile della
Cassazione con l’ordinanza n. 6803 del 21 marzo 2026, che la rinuncia venga
considerata superata o revocata per fatti concludenti mediante la successiva
gestione o disposizione di beni caduti in successione.
QUANDO CONTRIBUTI E SOVVENZIONI
In tema di Iva, i contributi o sovvenzioni pubbliche
erogati a favore di un operatore economico sono imponibili solo se costituiscono
il corrispettivo, integrale o parziale, di specifiche operazioni di cessione di
beni o prestazione di servizi, incidendo direttamente sul prezzo praticato ai
terzi fruitori, che ne beneficiano mediante una proporzionale riduzione del
corrispettivo; non è sufficiente che il finanziamento incida genericamente sui
costi dell'impresa, né sussiste il richiesto nesso diretto quando il servizio è
rivolto ad una collettività indifferenziata di potenziali utenti e la
compensazione è calcolata senza riferimento all'identità e al numero degli
utilizzatori (Cassazione, Quinta Sezione Civile., 23 marzo 2026, n. 6969).
QUANDO LA CHAT DI CLASSE È VEICOLO DI DIFFAMAZIONE
La divulgazione di un messaggio in una chat di classe,
che include una pluralità di persone, integra il reato di diffamazione, a meno
che sia dimostrato in modo certo che il messaggio non sia stato letto dai
destinatari (Cassazione, Quinta Sezione Penale, 19 novembre 2025, n. 39414).